L’avviso di liquidazione per l’imposta di registro è motivato per relationem se richiama atti noti al contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 1576 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la motivazione dell’avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari può essere assolta per relationem tramite il richiamo ad altro atto, a condizione che quest’ultimo sia allegato, che ne venga riprodotto il contenuto essenziale ovvero che sia già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione o perché parte del giudizio definito dall’atto richiamato. L’erronea indicazione della base imponibile nell’avviso non comporta la nullità dell’atto per difetto di motivazione qualora gli elementi della fattispecie impositiva siano desumibili dall’atto giudiziario tassato, individuato nei suoi estremi, ancorché non allegato, essendo lo stesso conosciuto o conoscibile dal contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione per l’omessa registrazione di una sentenza del Tribunale di Catania. La società contribuente, parte del giudizio definito da tale provvedimento, presentava istanza di reclamo ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, contestando il difetto di motivazione dell’atto, la mancata allegazione dell’atto tassato e la violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, accogliendo l’appello della società, annullava l’avviso per difetto di motivazione, ritenendo non sufficiente l’indicazione della base imponibile, e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha ricordato che l’obbligo di motivazione può essere assolto per relationem, purché gli atti richiamati siano allegati all’atto notificato, ovvero ne venga riprodotto il contenuto essenziale, o ancora che siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione.
Nel caso di specie, la pretesa impositiva scaturiva dall’obbligazione di pagamento dell’imposta di registro dovuta per un atto giudiziario. La Corte ha evidenziato come, per le caratteristiche dello specifico rapporto, il soggetto passivo non fosse affatto estraneo all’atto tassato, essendo la banca parte del giudizio definito dalla sentenza richiamata. Ciò rende senz’altro consentita una lettura non formalistica delle garanzie del contribuente, il quale ha potuto concretamente difendersi.
Quanto alla disciplina applicabile, l’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131/1986 impone all’avviso di liquidazione di indicare gli estremi dell’atto da registrare e la somma da pagare. La Corte ha precisato che il giudizio sulla legittimità dell’atto non può prescindere dalla ammissibilità del rinvio per relationem all’atto giudiziario, i cui elementi contenutistici integrano la fattispecie concreta da sussumere nella disciplina legale. La contribuente, quale parte del processo, conosceva il provvedimento giurisdizionale e gli elementi sostanziali in esso contenuti.
La decisione impugnata è stata quindi cassata, poiché la CGT ha errato nel ritenere che l’errata indicazione della base imponibile, nonostante la pacifica correttezza dell’imposta rideterminata dall’Ufficio, integrasse un vizio di motivazione, senza considerare che tale obbligo era già stato assolto per relationem sin dall’emissione dell’avviso con la mera indicazione della sentenza, atto conosciuto dalla società. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la regolamentazione delle spese.
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Nota della Redazione
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