Fondo retribuzione di risultato dirigenza sanitaria e accordi regionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1220 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, per “quote storiche spettanti” di cui all’art. 61, comma 2, lett. a), del CCNL del 5.12.1996 si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell’applicazione del medesimo art. 61. Le Sezioni Unite n. 30222/2017 hanno superato l’orientamento che riferiva le quote al fondo “virtuale”, affermando il criterio della “quota massima spendibile”. La giurisdizione del giudice ordinario, in caso di inadempimento unitario protratto oltre il 30 giugno 1998, si estende anche al periodo anteriore, per evitare il frazionamento della tutela. L’inoppugnabilità degli atti amministrativi non preclude al giudice ordinario la disapplicazione, salvo giudicato amministrativo.

Il Fatto

La Azienda USL di Bologna è stata condannata, nei primi due gradi, al pagamento delle differenze retributive rivendicate da alcuni dirigenti non medici sulla retribuzione di risultato, per asserita erronea quantificazione del relativo fondo. La Corte di Appello di Bologna ha respinto il gravame dell’Azienda, escludendo la rilevanza degli accordi decentrati e qualificando la posizione dei dirigenti come diritto soggettivo perfetto.

L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: difetto di giurisdizione per le pretese ante 30 giugno 1998; decadenza dall’impugnazione della delibera regionale; errata valorizzazione del fondo “virtuale” in luogo di quello reale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 costituisce ipotesi eccezionale. Quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario protratto oltre il discrimine temporale, la giurisdizione si radica presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto si pronuncino due giudici diversi (Cass. S.U. n. 7305/2017).

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il potere del giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo resta escluso solo se la legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo con autorità di giudicato, non quando l’atto non sia stato tempestivamente impugnato. L’inoppugnabilità concerne la tutela degli interessi legittimi, non dei diritti soggettivi (Cass. n. 3390/2007). La posizione dei dirigenti sanitari è di diritto soggettivo (Cass. S.U. n. 14829/2011, Cass. S.U. n. 33365/2022).

Il terzo motivo è fondato. Le Sezioni Unite n. 30222/2017 hanno affermato che le “quote storiche spettanti” vanno determinate secondo il d.P.R. n. 384/1990, sulla base del valore unitario del plus orario moltiplicato per il numero massimo di ore e per le unità di personale impegnato, superando l’orientamento che richiamava il fondo virtuale. La successiva ordinanza n. 3134/2019 ha circoscritto la valenza degli accordi regionali.

La sentenza n. 9319 del 2021 ha rimeditato tali principi, affermando che le quote storiche non si riferiscono a quanto “speso” nel 1993 e che gli accordi regionali intervenuti prima dell’applicazione dell’art. 61 conservano rilevanza, come confermato dalla sentenza n. 18379/2023. Le parti collettive, mediante l’interpretazione autentica, hanno inteso fare riferimento all’accordo decentrato vigente nell’azienda prima dell’applicazione dell’art. 61.

La sentenza impugnata, che ha valorizzato il fondo virtuale senza considerare l’accordo regionale, non si è attenuta a tali principi e va cassata sul punto, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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