Mansioni superiori e giudizio trifasico con comparazione profili CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1219 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice è tenuto a svolgere il c.d. giudizio trifasico: verifica dell’inquadramento posseduto, individuazione del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e raffronto delle une e delle altre con le attività concretamente svolte. L’operazione va condotta alla luce della contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, tempo per tempo vigente, di cui il giudice è tenuto a conoscere ex officio ai sensi del principio iura novit curia. L’accertamento delle mansioni superiori presuppone un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale, in termini di abitualità e prevalenza. Nel pubblico impiego contrattualizzato la sussunzione rileva ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non ai fini del riconoscimento della superiore qualifica.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, aveva presentato domanda di insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente per differenze retributive maturate, assumendo di aver sempre svolto mansioni di autista soccorritore implicanti attività ulteriori rispetto alla mera guida del mezzo.

Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98, comma 2, l. fall., aveva respinto la pretesa, ritenendo corretto l’inquadramento in Area A e non sussumibili le mansioni svolte nell’Area B. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue due questioni concettualmente diverse: la pretesa di un inquadramento superiore, fondata sull’asserita erroneità dell’inquadramento datoriale, e la domanda di differenze retributive basata sullo svolgimento in fatto di mansioni superiori. Il Tribunale aveva confuso i due piani, senza coglierne la distinzione.

Quanto al primo profilo, la censura è respinta. Per il periodo anteriore all’entrata in vigore del contratto integrativo la doglianza è apodittica; per il periodo successivo, la Corte dà continuità all’insegnamento di Cass. n. 20915 del 2019, secondo cui l’art. 12 del C.C.N.I. della Croce Rossa Italiana del 20 febbraio 2009 non configura una ricollocazione del personale tra aree, ma una più chiara definizione dei profili professionali.

Il ricorso è invece fondato sul secondo profilo. La Corte richiama Cass. Sez. L n. 37331 del 2022 e ribadisce che il giudice deve procedere al giudizio trifasico, enucleando per ciascun periodo la fisionomia delle declaratorie contrattuali da raffrontare. Il Tribunale si era limitato a un generico riferimento alla maggior professionalità dell’Area B rispetto all’Area A, con conclusioni apodittiche e senza il raffronto analitico richiesto.

La comparazione deve tener conto della contrattazione collettiva nazionale e integrativa vigente tempo per tempo: nel caso concreto, il C.C.N.L. 2002-2005 per il primo periodo e il C.C.N.L. 2006-2009 per il successivo. I contratti collettivi nel pubblico impiego sono conoscibili d’ufficio dal giudice, anche a prescindere dall’iniziativa di parte: una volta dedotte le mansioni svolte e il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile.

Il Collegio precisa infine che l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso aree omogenee, con la conseguenza che al dipendente compete il solo trattamento proprio dell’area e della posizione economica secondo la nuova contrattazione, senza che l’assetto complessivo possa essere manipolato in vista di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina. Il decreto è cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per la nuova valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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