Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 643 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza in copia conforme, prima della proposizione del ricorso. Formatosi il giudicato sul diritto del docente precario al beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’Amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale della sentenza. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina l’adempimento entro un termine e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. La condanna alle spese è giustificata dal non contestato inadempimento al momento della presentazione del ricorso.

Il Fatto

Parte ricorrente, docente a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, con sentenza n. 178 del 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo dovuto, oltre interessi legali.

Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza, il docente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’ottemperanza, la condanna alle spese del giudizio e il pagamento di somme per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza in copia conforme, prima della proposizione del ricorso.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha richiamato il precedente definito con sentenza n. 117 del 2024 e i numerosi conformi ulteriori, le cui motivazioni sono state integralmente richiamate. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato.

Il ricorso è stato pertanto accolto con adozione delle misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm.. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente per gli ordinamenti scolastici. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni. Non è dovuto alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali dello stesso.

Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione determinata anche in ragione della natura stereotipata delle controversie. Il Ministero dovrà inoltre rimborsare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Non è stata disposta alcuna astreinte, in conformità ai precedenti richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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