Adeguato il sistema dei controlli interni del Comune nonostante margini di miglioramento (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 155 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali previsto dall’art. 147 del TUEL e dall’art. 148 del TUEL si considera adeguato quando l’ente si è dotato di un quadro regolamentare completo e le singole tipologie di controllo — regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi — operano in conformità alla legge. La funzione di verifica attribuita alla Sezione regionale di controllo non si esaurisce nell’accertamento della sola conformità formale, ma valuta l’effettivo funzionamento del sistema e formula raccomandazioni volte al suo miglioramento. La permanenza di margini di miglioramento non integra di per sé inadeguatezza del sistema e non giustifica l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL, che presuppone l’accertata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo. Il giudizio complessivo è di adeguatezza quando l’ente abbia correttamente articolato le fasi dei controlli e avviato percorsi di integrazione tra le diverse tipologie.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi dall’ente locale relativamente agli esercizi 2020 e 2021, redatti in forma di questionario secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie. Dall’analisi dei questionari sono emerse alcune criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli, con particolare riguardo al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.
La Sezione ha pertanto avviato l’istruttoria con apposita nota, chiedendo chiarimenti e precisazioni. L’ente ha risposto dopo aver ottenuto una proroga dei termini, rappresentando le misure correttive adottate a seguito delle osservazioni già formulate dalla Sezione in una precedente deliberazione.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo prende le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo. La Corte ricorda che il d.lgs. n. 286/1999 ha avviato il potenziamento dei controlli interni delle autonomie locali, riducendo i controlli di legittimità sugli atti, e che il d.l. n. 174/2012 ha ridisegnato l’assetto del TUEL, rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e contabile e prevedendo verifiche sugli equilibri finanziari, sugli organismi gestionali esterni e sulla qualità dei servizi.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che nella fase preventiva operano i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del TUEL e il visto di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del TUEL. Nella fase successiva il controllo è affidato al Segretario Generale, che vi provvede a campione secondo i principi di revisione aziendale. La Corte richiama la delibera della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR, secondo cui la verifica non può prescindere dalla fase successiva e dal ricorso a una ragionata tecnica di campionamento fondata sulla valutazione del rischio.
Quanto al controllo di gestione, la Sezione sottolinea la necessità di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile e di un adeguato PEG con obiettivi e indicatori. Il controllo, caratterizzato dalla contestualità dell’azione amministrativa, richiede un monitoraggio costante e non solo elaborazioni periodiche. Analoga considerazione vale per il controllo strategico, che esamina i risultati rispetto agli obiettivi del DUP.
Sul controllo degli equilibri finanziari, disciplinato dall’art. 147-quinquies del TUEL, la Sezione ricorda la centralità del responsabile del servizio finanziario e l’obbligo di segnalazione ex art. 153, comma 6, del TUEL in caso di situazioni pregiudizievoli. In ordine al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi, la Corte richiama la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG e l’art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL, evidenziando la necessità di rilevazioni non episodiche e della pubblicazione delle carte dei servizi.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione accerta, a fronte della completezza del quadro normativo di riferimento, la presenza di un adeguato sistema di controlli interni, formulando raccomandazioni per il proseguimento del percorso di integrazione tra le diverse tipologie di controllo.
Nota della Redazione
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