Truffa con Postepay: profitto e onere di allegazione a carico dell’imputato (Cass. pen. Sez. VII n. 22278 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profitto dell’illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso. Il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell’artificio o raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato. Grava pertanto sull’imputato destinatario del provento l’onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell’onere della prova. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza controllo della rispondenza alle acquisizioni processuali.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato, in primo e secondo grado, per il reato di truffa di cui all’art. 640, commi primo e secondo, n. 2-bis, cod. pen. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 16.04.2025, aveva confermato la responsabilità, valorizzando la condotta dell’imputato e le modalità dell’illecito.
Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità, vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare la specificità dei motivi e la tenuta del percorso argomentativo dei giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, osservando che essi si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese. I motivi sono pertanto considerati non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. In particolare, il primo motivo prospetta una valutazione alternativa delle fonti probatorie, mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato di legittimità.
Nel merito della responsabilità, la Corte richiama l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di truffa, il soggetto che percepisce il profitto dell’illecito è anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi ha concorso. Il vantaggio patrimoniale è sbocco fisiologico dell’artificio o raggiro, non evento estraneo alla struttura tipica del reato. Ne deriva che grava sull’imputato destinatario del provento l’onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali idonei a collocarlo fuori dalla catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell’onere della prova. Il giudice del merito ha fatto corretta applicazione di tale principio, valorizzando la circostanza che l’imputato aveva attivato la carta Postepay pochi mesi prima del fatto e che la stessa era stata denunciata come smarrita tre giorni dopo la ricarica effettuata dalla persona offesa.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto: il sindacato si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Infine, il quarto motivo è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La Corte d’appello ha fondato la propria decisione sui plurimi precedenti penali dell’imputato e sulla rilevata mancanza di resipiscenza, quali indici della sua negativa personalità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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