Foraggiamento ungulati e presenza dell’orso: obbligo di istruttoria e motivazione (Cons. Stato n. 1077 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di un’istanza circostanziata e motivata che denunci l’aggravamento delle problematiche connesse alla presenza dell’orso bruno per effetto della pratica del foraggiamento degli ungulati, la Provincia è tenuta a svolgere un’adeguata istruttoria e ad adottare un provvedimento congruamente motivato, non potendosi limitare al richiamo degli estremi della disciplina di settore. Il potere esercitato non è vincolato, ma è connotato da discrezionalità tecnica nell’accertamento del presupposto dell’aggravamento. Il difetto di motivazione non è assimilabile alla violazione di norme procedimentali e non è sanabile ex art. 21-octies l. n. 241/1990; l’amministrazione non può integrare la motivazione in giudizio mediante gli atti difensivi. Il divieto di foraggiamento non può essere disposto in via generalizzata, ma va valutato caso per caso, con riferimento ai distretti abitualmente frequentati dall’orso.

Il Fatto

Una associazione animalista ha chiesto alla Provincia autonoma di Trento, con due istanze, di disporre la sospensione e il divieto della pratica del foraggiamento in tutti i distretti provinciali o, in subordine, nella Val di Sole, zona interessata da incidenti con esemplari di orso. Ha inoltre chiesto una relazione sulle attività svolte nei siti di foraggiamento. La Provincia ha risposto con due note, richiamando la disciplina di settore e negando la relazione per la necessità di rielaborazione dei dati ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, l.p. n. 4/2014.

Il T.R.G.A. di Trento, con sentenza non definitiva, ha qualificato le note come provvedimenti e dichiarato inammissibile l’azione sul silenzio, convertendo il rito; con successiva sentenza ha respinto la domanda di annullamento, ritenendo la motivazione semplificata sufficiente e l’istanza diretta a un divieto generalizzato non consentito. L’associazione ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Consiglio di Stato dichiara inammissibile la parte dell’appello che ripropone pedissequamente i motivi di primo grado. Il principio di specificità dei motivi, ex art. 101, comma 1, c.p.a., impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza, non la mera riproposizione delle censure, non essendo configurabile una riproposizione di domande assorbite (Cons. Stato n. 4345 del 2025). Dichiara altresì inammissibile la produzione di nuovi documenti ex art. 104, comma 2, c.p.a., salvo quelli sopravvenuti.

Nel merito, la Corte condivide solo in parte la lettura del giudice di primo grado. La disciplina applicabile — la deliberazione di Giunta provinciale n. 2852/2013, non impugnata — vieta di individuare quali siti di foraggiamento quelli che possono aggravare la problematica relativa alla presenza dell’orso e consente al Servizio Foreste di sospendere la pratica o imporre l’eliminazione dei manufatti. Tale bilanciamento è oggi riconducibile alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema affermata dall’art. 9 Cost. come modificato dalla l. cost. n. 1/2022.

Il collegio ritiene erronea l’affermazione secondo cui le istanze erano esclusivamente dirette a un divieto generalizzato. Dalle premesse e dalle conclusioni emerge anche una domanda subordinata di sospensione nei distretti abitualmente frequentati dall’orso. La relazione triennale dell’ente gestore conferma situazioni problematiche in più distretti, con avvicinamento dell’orso alle mangiatoie. A fronte di ciò, la Provincia avrebbe dovuto svolgere adeguata istruttoria e motivare: le note impugnate sono viziate da difetto di istruttoria e di motivazione.

La Corte esclude che la motivazione possa essere integrata in giudizio con gli atti difensivi (Cons. Stato n. 3385 del 2021; Cons. Stato n. 9760 del 2024), non essendo il difetto di motivazione riconducibile all’art. 21-octies. Il terzo motivo è infondato: la “relazione” richiesta costituiva una rielaborazione di dati non rientrante nella nozione di documento amministrativo (Cons. Stato n. 2665 del 2018). L’appello è in parte accolto, con annullamento dei provvedimenti nella parte in cui negano il divieto nei distretti frequentati dall’orso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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