Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per iniquità (TAR Calabria n. 1077 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di esecuzione integrale della pretesa creditoria e nomina, in caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta automaticamente: il giudice la esclude quando, alla luce del caso concreto, risulti iniqua, segnatamente ove siano già maturati gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Il giudice può pronunciare d’ufficio sulle spese processuali in favore della parte vittoriosa, salvo sua espressa volontà contraria.

Il Fatto

Una banca aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di fornitura, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. L’opposizione proposta dall’ente locale veniva rigettata con sentenza dichiarativa dell’esecutività del decreto e con condanna alle spese di lite.

Dopo la notifica dei titoli esecutivi il Comune debitore eseguiva un pagamento solo parziale, imputato prima agli interessi e poi alla sorte capitale, lasciando un residuo rilevante. La ricorrente adiva quindi il TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme residue e, ulteriormente, la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora per il ritardo. L’amministrazione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in primo luogo che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., con declaratoria dell’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria ormai coperta da giudicato.

Il giudice opera una selezione dell’oggetto dell’esecuzione: restano escluse le spese processuali del giudizio di opposizione liquidate al difensore distrattario, non costituitosi quale ricorrente in questa sede. La condanna, quindi, riguarda le somme dei titoli e le spese ulteriori documentate, al netto di quanto già corrisposto.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR richiama il consolidato orientamento dello stesso ufficio (TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 7 gennaio 2025) e rigetta la domanda. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. attribuisce al giudice un potere discrezionale, non un automatismo risarcitorio: la misura risulta iniqua perché sono già dovuti gli interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002, che già sanzionano il ritardo dell’ente.

Sul versante processuale il Collegio ritiene di doversi pronunciare sulle spese anche senza espressa richiesta, richiamando Cass. civ., sez. VI, n. 2719 dell’11 febbraio 2015: la condanna alle spese è consequenziale e accessoria e può essere emessa d’ufficio in favore della parte vittoriosa, salvo volontà contraria. Conforta la soluzione il richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 220 del 16 gennaio 2018.

Il dispositivo dichiara l’obbligo di esecuzione entro 60 giorni dalla notifica, nomina commissario ad acta il Segretario comunale di un diverso Comune con facoltà di delega, e liquida le spese del giudizio in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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