Scatti stipendiali al personale in congedo a domanda termine non decadenziale (TAR Veneto n. 818 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno in cui il militare matura i requisiti di età anagrafica e di anzianità di servizio non costituisce un termine di decadenza, ma un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. Il diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, da computare nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, non è condizionato dalla presentazione della domanda di cessazione entro tale data. Spetta al personale militare e di polizia, a ordinamento civile e militare, che cessi dal servizio su domanda al ricorrere dei requisiti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Sulla somma dovuta maturano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, sono stati collocati in congedo a domanda dopo aver superato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile contributivo. Avevano chiesto all’Inps il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Le note dell’Istituto hanno respinto le istanze con motivazioni uniformi: il ricalcolo viene operato per le sole posizioni interessate da pronunce favorevoli; i benefici non sono assistiti da versamento contributivo e i relativi oneri gravano sul bilancio dello Stato; l’Inps attende indicazioni dai Ministeri vigilanti in vista di una proposta di modifica normativa. I ricorrenti hanno quindi impugnato i provvedimenti e chiesto l’accertamento del diritto all’integrazione dell’indennità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps, secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. L’eccezione è infondata.
Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 10524 del 5 dicembre 2023, il Tribunale osserva che il termine del 30 giugno non è un termine di decadenza ma un onere, che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa al riposo. La norma lascia intendere che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo dalla data di presentazione dell’istanza.
Nessuna giustificazione ragionevole sorregge, del resto, la diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta nelle annualità successive: la diversa attribuzione dei sei scatti non trova fondamento in una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine, tale da resistere a una lettura costituzionalmente orientata. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui le leggi non si dichiarano illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne di costituzionali.
Nel merito, il ricorso è accolto. L’art. 6-bis citato riconosce al personale militare e di polizia una rivalutazione pari al 15%, equivalente a sei scatti stipendiali del 2,5% dello stipendio, utile ai fini del trattamento di fine servizio; il comma 2 ne estende l’applicazione a chi chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti richiesti. Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato che riconosce il beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia, a ordinamento civile e militare, compresi i collocati in congedo a domanda, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 4844 del 15 maggio 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 22 febbraio 2019.
Le questioni di costituzionalità prospettate dall’Inps non sono coltivate: il Collegio richiama Cons. Stato n. 3914 del 2023 e Cons. Stato n. 10916 del 2023, secondo cui l’estensione dei sei scatti avviene in applicazione di un coacervo di disposizioni e non determina un’estensione generalizzata del beneficio, restando il riconoscimento subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo. Il Tribunale accerta quindi il diritto all’integrazione dell’indennità di buonuscita con gli ulteriori sei scatti e condanna l’Inps al pagamento, oltre interessi legali dal maturato al saldo, liquidando le spese di lite in favore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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