Valutazione della formazione professionale e sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 6421 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive pubbliche la Commissione esaminatrice gode di un’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli e della formazione dei candidati, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o eccesso di potere, non per il merito delle scelte. Quando l’avviso di selezione distingue espressamente la formazione professionale, intesa come acquisizione di competenze operative e abilità pratiche, dalla formazione accademica, il giudice non può sovrapporre i due ambiti né ridurre la valutazione ai soli titoli formali di natura accademica. La semplice enfatizzazione dei titoli posseduti dal ricorrente e l’allegazione di presunte incoerenze attributive di punteggio non dimostrano lo sviamento di potere, integrando una inammissibile pretesa di sindacato sostitutivo e generalizzato rispetto alle valutazioni riservate all’amministrazione. La sentenza che, accogliendo tale prospettazione, è viziata da un’erronea sovrapposizione tra ambiti valutativi ontologicamente distinti deve essere riformata, con rigetto del ricorso di primo grado.
Il Fatto
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato con un avviso pubblico una procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di esperti di elevata qualificazione professionale, da destinare al supporto di interventi finanziati con fondi strutturali e programmi complementari. Il candidato collocatosi in posizione non utile ha impugnato la graduatoria approvata dal Ministero, contestando la mancata attribuzione di 1,5 punti per il possesso di un dottorato di ricerca e il punteggio attribuito al criterio della formazione professionale.
In primo grado il TAR Lazio ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, ravvisando profili di manifesta incongruità e la non ricostruibilità dell’iter logico-valutativo seguito dalla Commissione. Il Ministero e un’controinteressata hanno proposto separati appelli, chiedendone la riforma; l’appellato ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli ai sensi dell’art. 96 c.p.a., ha ritenuto fondate entrambe le impugnazioni. La Corte ha condiviso la censura di travisamento dei fatti rivolta alla sentenza gravata, la quale avrebbe erroneamente ricondotto il criterio dell’adeguata formazione professionale alla sola dimensione dei titoli formali di natura accademica.
L’avviso, osserva la Sezione, riferiva espressamente il criterio alla formazione professionale dei candidati, da intendersi come insieme delle attività di aggiornamento e accrescimento delle competenze maturate nel percorso professionale, mirate all’acquisizione di competenze operative immediatamente spendibili. Tale nozione, per sua natura, si distingue dalla formazione accademica, limitata all’approfondimento teorico e sistematico delle conoscenze.
Il bando richiedeva inoltre che fossero valutabili solo le esperienze e i contratti dai quali risultassero tutti i dati necessari alla Commissione: amministrazione, periodo, oggetto dell’incarico e attività svolte. L’assenza di una limitazione ai soli titoli, attestati, abilitazioni, qualifiche o diplomi denotava, per la Corte, l’intento di garantire la più ampia partecipazione e la valutazione di ulteriori esperienze formative.
Il Collegio ha quindi ritenuto pienamente ricostruibile il percorso logico-valutativo della Commissione, condotto sulla base dei requisiti dell’Allegato 1 dell’avviso, dei curricula e della relazione illustrativa prevista dall’art. 3, comma 7, dell’avviso. La presenza di dettagliati criteri tradotti in griglie con specifici valori numerici garantisce piena leggibilità delle valutazioni, sicché il parametro relativo alla formazione professionale non era indeterminato.
La sentenza impugnata risulta così viziata da un’erronea sovrapposizione tra ambiti valutativi ontologicamente distinti. L’appellato, d’altro canto, non ha dimostrato concretamente l’illogicità del giudizio della Commissione, limitandosi a prospettare un inammissibile sindacato sostitutivo e generalizzato. Gli appelli sono pertanto accolti, con rigetto del ricorso di primo grado, salva la rettifica del punteggio finale per il titolo di dottorato, ininfluente sulle sorti del giudizio. Le spese del doppio grado sono compensate, con condanna dell’appellato al contributo unificato.
Nota della Redazione
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