Annullamento d’ufficio della SCIA e regime della zona bianca (TAR Lombardia n. 1200 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio abilitativo può essere legittimamente adottato oltre il termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 quando il provvedimento favorevole sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci, anche per mera omissione e a prescindere dalla consapevolezza soggettiva del richiedente. In tal caso, l’interesse pubblico all’ordinata gestione del territorio prevale sul legittimo affidamento del privato, escludendo il consolidamento della posizione giuridica favorevole, con conseguente attenuazione dell’onere motivazionale. L’eventuale decadenza del vincolo preordinato all’esproprio comporta la qualificazione dell’area come “zona bianca” ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente preclusione alla realizzazione di recinzioni stabili e innovative rispetto al patrimonio edilizio esistente, trattandosi di interventi estranei a quelli di manutenzione, restauro e risanamento conservativo consentiti nei centri abitati.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare nel centro storico di un comune lombardo, presentava nel giugno 2021 una SCIA per un intervento di riqualificazione e risanamento, comprensivo della realizzazione di una recinzione su un’area gravata da un vincolo preordinato all’esproprio risalente al 2007 e mai eseguito. Il comune, ritenendo che la recinzione insistesse su un’area destinata a parcheggio pubblico, avviava il procedimento di annullamento parziale in autotutela della SCIA, conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato nel marzo 2023, ancorché fossero decorsi circa ventuno mesi dalla protocollazione dell’istanza.
Avverso tale determinazione, il ricorrente deduceva la tardività dell’annullamento d’ufficio, la carenza dei presupposti per il superamento del termine di dodici mesi, la decadenza del vincolo espropriativo e l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale. Il comune resisteva in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel respingere il ricorso, ha innanzitutto chiarito che il potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio conseguito sulla base di una rappresentazione non veritiera può essere esercitato anche oltre il termine di dodici mesi. Richiamando la giurisprudenza più recente, inclusa la pronuncia del Cons. Stato, Sez. VII, 2 gennaio 2026, n. 34, il Tribunale ha affermato che, in tali ipotesi, non rileva la consapevolezza della falsità della situazione rappresentata: ciò che giustifica il superamento del limite temporale è la mera divergenza tra la situazione reale e quella rappresentata, con la conseguenza che l’onere motivazionale risulta attenuato, essendo l’interesse pubblico all’ordinata gestione del territorio prevalente sul legittimo affidamento del privato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la documentazione allegata alla SCIA aveva omesso qualsiasi indicazione sulla destinazione pubblicistica dell’area, nonostante gli elaborati grafici della stessa parte istante ne evidenziassero la natura di “zona bianca” a seguito della decadenza del vincolo espropriativo. Tale carenza informativa ha escluso la configurabilità di un affidamento legittimo in capo al ricorrente, rendendo tempestivo l’esercizio del potere di autotutela.
Quanto al merito, il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato su due autonomi profili: la sussistenza del vincolo di destinazione pubblica e l’insistenza dell’area in “zona bianca” ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001. In applicazione del principio della ragione più liquida, è sufficiente la legittimità di una sola delle motivazioni indipendenti per sorreggere l’atto, rendendo superfluo l’esame delle censure relative all’altro profilo.
Con specifico riguardo alla realizzazione del muro di cinta, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui l’eventuale decadenza del vincolo espropriativo, comportando l’assoggettamento dell’area al regime della “zona bianca”, esclude la realizzazione di recinzioni in quanto interventi innovativi non riconducibili alle fattispecie di manutenzione e risanamento conservativo. La recinzione realizzata, per i suoi connotati di fissità e definitività, è stata qualificata come espressione dello ius aedificandi, necessitante di previa legittimazione, piuttosto che come esercizio dello ius excludendi alios. La compromissione dell’assetto urbanistico derivante da tale opera ha infine integrato il requisito dell’interesse pubblico concreto e attuale sottostante all’atto di autotutela, determinando il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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