Forza maggiore non invocabile due volte per la stessa prova fisica concorsuale (Cons. Stato n. 6520 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La forza maggiore che legittima la non applicazione della lex specialis concorsuale è ragione eccezionale e non può essere invocata più volte per il medesimo esercizio fisico, deducendo a scusante il medesimo tipo di infortunio. Il candidato che, dopo essere stato riammesso a ripetere la prova di capacità operativa in forza di provvedimento cautelare, non superi il modulo a causa di un nuovo asserito impedimento fisico, non può invocare la forza maggiore: la convergenza dei due esiti negativi dimostra la carente forma fisica e la conseguente inidoneità fisica all’impiego. Il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica è condizione necessaria per essere ammesso alle prove, ma non sufficiente a comprovare l’idoneità al ruolo. Il frazionamento della prova concorsuale in tempi differenziati avvantaggerebbe il candidato rispetto agli altri, e la preparazione fisica va verificata al momento della prova.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura speciale di reclutamento, riservata al personale volontario, per la copertura di posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale. Era stato escluso dalla graduatoria definitiva per il mancato superamento della prova fisica consistente nell’effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete.
Impugnata l’esclusione, il TAR Lazio aveva disposto in via cautelare la riammissione alla prova, che il candidato aveva nuovamente fallito. Il primo giudice respinse il ricorso, rilevando che il superamento della prova a un terzo tentativo non valeva a dimostrare l’idoneità fisica. Il candidato propose appello, censurando la sentenza per eccesso di potere, violazione dei principi di buon andamento e difetto di motivazione, e invocando la causa di forza maggiore.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. La Sezione ha preliminarmente ritenuto assorbita, dalla infondatezza nel merito, la censura relativa alla parte della sentenza in cui il primo giudice aveva dichiarato di prescindere dalla rilevabile improcedibilità del ricorso, conseguente al consolidamento del primo provvedimento di esclusione.
Nel merito, il Collegio ha osservato che, ai sensi dell’art. 8 del Bando, il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica è propedeutico allo svolgimento delle prove per tutti i concorrenti. Il suo possesso è dunque necessario per l’ammissione alle prove, ma non è sufficiente per ritenere il candidato idoneo all’impiego di Vigile del fuoco.
La Sezione ha confermato l’indirizzo già espresso dalla stessa Sezione con la sentenza n. 7054 del 18 agosto 2025, richiamata dal TAR. Deve escludersi la sussistenza della forza maggiore quando il candidato, ammesso a ripetere la prova anche su ordine del giudice dopo un precedente infortunio, non superi il modulo a causa di un nuovo impedimento fisico. In tal caso la convergenza dei due esiti negativi dimostra incontrovertibilmente la carente forma fisica.
Il Collegio ha inoltre respinto l’assunto secondo cui il superamento della prova al terzo tentativo postulerebbe il superamento del concorso. La recuperata idoneità fisica è ascrivibile al maggior tempo concesso, con pregiudizio nei confronti degli altri candidati che hanno superato la prova al primo tentativo. Il frazionamento della prova concorsuale non è giustificato neppure dalla causa di forza maggiore.
Il Consiglio di Stato ha infine ribadito che per svolgere i compiti del Vigile del fuoco è necessario possedere particolari requisiti di prestanza fisica e che l’Amministrazione ha il dovere di verificarli in concreto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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