Franchising senza esclusiva: buona fede inderogabile ma legittime promozioni nuovi punti vendita (Cass. civ. Sez. III n. 9834 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di franchising privi di clausola di esclusiva territoriale, l’affiliante non è tenuto a garantire all’affiliato alcuna protezione territoriale, che costituisce elemento meramente naturale e non essenziale del contratto, da pattuirsi espressamente. Il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto è inderogabile, perché connesso al generale obbligo di solidarietà, ma l’affiliante non viola tale principio quando riservi, per un periodo ragionevolmente limitato, attività promozionali ai nuovi punti vendita da lui direttamente gestiti, non concedendole ai punti vendita già operativi da tempo. L’accertamento sulla violazione della buona fede e sulla risarcibilità del danno costituisce valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità. La liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 cod. civ., è censurabile solo se la motivazione non indichi i criteri e il percorso logico seguiti.
Il Fatto
Una società della grande distribuzione e un imprenditore del settore alimentare stipulavano due contratti di franchising relativi a due supermercati. L’affiliato lamentava che l’affiliante, avendo assunto la gestione diretta di un ulteriore punto vendita e avendone aperto un altro, svolgesse attività concorrenziale con effetti pregiudizievoli per i propri esercizi; l’affiliante respingeva ogni addebito. Nel 2015 l’affiliato comunicava la risoluzione dei contratti per presunta concorrenza sleale e sviamento di clientela, mentre l’affiliante intimava il corretto adempimento.
L’affiliante conveniva quindi in giudizio l’affiliato, chiedendo accertarsi l’illegittimità della risoluzione e l’inadempimento di non scarsa importanza, con condanna al risarcimento del danno. L’affiliato resisteva e spiegava domanda riconvenzionale di risoluzione o nullità dei contratti. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; la Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava risolti i contratti per grave inadempimento dell’affiliato e condannava la società incorporante a risarcire il danno. Contro tale sentenza l’affiliato proponeva ricorso per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i primi motivi, relativi alla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ. e alla sua interpretazione, e li dichiara inammissibili. I ricorrenti non riproducono il testo della clausola contrattuale invocata, violando l’onere di specificità posto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., e non si confrontano con la motivazione del giudice di merito, che ha escluso l’estensibilità della clausola all’affiliato in base al tenore letterale della stessa.
Analogo esito per i motivi sull’obbligo di condivisione del know-how, sulla campagna promozionale e sulla durata della stessa: la Corte li dichiara inammissibili perché propongono una diversa interpretazione dei fatti e delle prove, sollecitando un sindacato precluso in sede di legittimità. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., essa è ammissibile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza: il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza obbligo di confutare esplicitamente le altre.
Sui motivi concernenti la buona fede, la Corte opera una precisazione di rilievo. La corte territoriale ha affermato che la condotta dell’affiliante nella campagna promozionale costituirebbe una legittima deroga al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto: tale asserto è in sé errato, perché il principio di buona fede è inderogabile, essendo connesso al generale obbligo di solidarietà. Il rilievo non conduce però alla cassazione, poiché il giudice di merito ha comunque motivato, con valutazione di fatto insindacabile, che non è contrario a buona fede riservare le promozioni ai nuovi punti vendita per un periodo ragionevolmente limitato.
Sui contratti di franchising, la Corte richiama la disciplina della legge n. 129/2004 e afferma che la clausola di esclusiva, pur ammessa anche nei contratti atipici, costituisce elemento non essenziale ma naturale del contratto e deve essere espressamente pattuita. Nel caso di specie nessuna clausola di esclusiva era stata stipulata, e la condotta dell’affiliante è stata accertata come rispettosa della buona fede.
Infine, quanto alla liquidazione equitativa del danno, la Corte ribadisce che essa presuppone l’impossibilità o la particolare difficoltà di provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all’integralità dei pregiudizi accertati. Il giudice deve dare conto, in motivazione, del peso attribuito a ciascun fattore e del percorso logico seguito. L’impugnata sentenza si è conformata a tali principi, indicando i parametri oggettivi adoperati. Il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale condizionato è dichiarato assorbito.
Nota della Redazione
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