Incarico legale della P.A. non è appalto di servizi (Cass. civ. Sez. II n. 11668 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento a un avvocato, da parte di una pubblica amministrazione, di un singolo incarico di patrocinio legale legato a una contingente esigenza di difesa in un procedimento giudiziale o arbitrale non costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d’opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229-2238 cod. civ. Tale incarico si sottrae alle procedure di evidenza pubblica, per incompatibilità tra l’indeterminatezza degli aspetti contenutistici, temporali ed economici della prestazione richiesta al difensore e la necessaria determinatezza degli elementi oggettivi richiesta per la fissazione dei criteri selettivi di gara. La differenza rispetto all’appalto di servizi legali risiede nel quid pluris di organizzazione, continuità e complessità che connota l’affidamento di un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente.

Il Fatto

Una Regione aveva autorizzato il proprio Presidente a conferire a un avvocato l’incarico di assisterla in un contenzioso arbitrale che la vedeva opposta ad alcune società. L’arbitrato si era concluso con l’emissione del lodo.

Non avendo ricevuto il compenso per l’attività difensiva, il professionista ricorreva al Tribunale, ottenendo decreto ingiuntivo. Su opposizione della Regione, il Tribunale riduceva la somma; la Corte di Appello accoglieva l’appello dell’avvocato, respingeva quello incidentale dell’ente e liquidava il compenso. La Regione propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto la questione della qualificazione del rapporto. La ricorrente sosteneva che il contratto fosse soggetto alla direttiva n. 92/50/CE, recepita con il d.lgs. n. 157/1995, e che, non essendo stata osservata la procedura di evidenza pubblica, fosse nullo. Il motivo è infondato.

La Corte ricostruisce la disciplina: i “servizi legali” rientravano tra gli appalti di cui all’allegato 2 del decreto, non soggetti alla procedura di gara. Il contratto di prestazione d’opera intellettuale dell’avvocato è una prestazione “protetta” ai sensi dell’art. 2229 cod. civ., con riferimento preciso all’art. 33 della Costituzione. La differenza fondamentale tra appalto (art. 1655 cod. civ.) e contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.) va individuata nella qualità di imprenditore commerciale del contraente e nell’impegno a un risultato: il professionista, invece, si impegna a fornire la propria prestazione intellettuale.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 2730 del 2012), la Corte precisa che l’affidamento in appalto di servizi è configurabile quando l’oggetto è più ampio della difesa dell’ente in un giudizio e consiste in un quadro articolato di attività professionali organizzate. In tal caso il profilo fiduciario trascolora e assume rilievo l’organizzazione adeguata dell’affidatario.

Nel caso di specie l’incarico consisteva in una singola prestazione riferita a una specifica esigenza difensiva in una procedura arbitrale; anche il supporto al competente ufficio era strumentale alla strategia difensiva. Correttamente, dunque, è stata esclusa l’applicazione delle norme sugli appalti. La soluzione è conforme ai precedenti di legittimità (Cass. n. 40572 del 2021; Cass. n. 13351 del 2022).

La Corte esclude inoltre la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, osservando che la questione non è rilevante e che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con evidenza. Né sussiste un diritto della parte all’automatico rinvio ex art. 267 TFUE.

Quanto agli altri motivi, la Corte li rigetta o li dichiara inammissibili: le eccezioni di nullità erano tardive rispetto alle preclusioni del giudizio di primo grado; il requisito della forma scritta era soddisfatto dal rilascio della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ.; la liquidazione degli onorari va parametrata al valore della domanda; spettano i diritti per i procedimenti arbitrali; e il rimborso delle spese di trasferta è dovuto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *