Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Lombardia n. 1956 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo e la condanna a dare completa esecuzione allo stesso, per la sorte capitale, entro un termine fissato in sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvede un Commissario ad acta, nominato sin d’ora con funzione sostitutiva rispetto all’inerzia dell’ente. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso senza esito prima dell’azione di ottemperanza. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente e condannava il Ministero ad accreditare l’importo di 1.500,00 euro. Il titolo, pubblicato il 28.09.2023, è stato notificato in data 27.02.2024.
Nonostante la notifica, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’ente all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione intimata, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento all’obbligo portato dal titolo. La pretesa della ricorrente risulta adeguatamente documentata e il ritardo nell’esecuzione è provato.
Ha quindi accertato l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e ha ordinato all’ente di dare completa esecuzione, per la sola sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire all’amministrazione l’adempimento spontaneo prima dell’intervento sostitutivo.
Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, affinché adotti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, con il supporto della struttura organizzativa competente. Il Collegio ha escluso la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto a quella gestione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 euro per compensi oltre accessori, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli articoli 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.