Sopraelevazione in centro storico: distanze e piano esecutivo prevalgono sulla tavola grafica (TAR Piemonte n. 478 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra la previsione grafica del piano regolatore, che ammette la sopraelevazione di un determinato immobile, e la disposizione normativa delle NTA che la subordina al rispetto delle distanze e alla previa adozione di uno strumento urbanistico esecutivo, prevale la previsione normativa, avente valenza generale. L’art. 879, comma 2, cod. civ. fa salva l’osservanza delle altre leggi e dei regolamenti in materia di distanze, sicché non si pone in conflitto con le prescrizioni del regolamento urbanistico comunale che impongano distanze a tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico. Il terzo leso da una SCIA non può agire direttamente in annullamento né in accertamento, ma solo sollecitare il controllo dell’amministrazione e impugnare l’eventuale diniego espresso. La scelta di subordinare l’edificazione alla previa adozione di un piano attuativo è espressione di ampia discrezionalità e non è irragionevole anche per singoli lotti in area già urbanizzata.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel centro storico cittadino, affacciato su una via pubblica di ridotte dimensioni, ha chiesto al Comune di verificare la legittimità della SCIA presentata dai vicini per la ristrutturazione edilizia del loro fabbricato, con cambio di destinazione d’uso e sopraelevazione del tetto per la creazione di un nuovo alloggio.
Il Comune ha riscontrato negativamente la richiesta, reputando l’intervento conforme alla disciplina urbanistica. Il ricorrente ha impugnato quel diniego, deducendo il contrasto dell’opera con le NTA del PRG, sia quanto alla porzione arretrata, sia quanto alla porzione a filo strada. I controinteressati hanno resistito ed eccepito la tardività del ricorso, proponendo altresì ricorso incidentale avverso le previsioni del PRG ritenute applicabili.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rigetta l’eccezione di tardività. Il terzo che si ritenga leso da una SCIA non può agire direttamente in annullamento, non essendovi alcun provvedimento impugnabile, né in accertamento, perché si chiederebbe al giudice di esercitare poteri non ancora esercitati dall’amministrazione. Per espressa opzione legislativa dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, egli può solo sollecitare il controllo comunale e impugnare l’eventuale diniego. La tempestività va dunque valutata rispetto alla conoscenza di quel diniego, comunicato in data 28.11.2024.
Nel merito, il primo motivo è solo in parte fondato. Quanto alla porzione arretrata, il rifacimento del tetto con cordolo di 20 cm per esigenze statiche e l’inversione “a specchio” della pendenza non eccedono i limiti della ristrutturazione di tipo A, restando invariati colmo e volumetria. Ciò che rileva è il progetto segnalato, non quanto eventualmente realizzato in difformità.
Fondate sono invece le censure sulla sopraelevazione della porzione a filo strada, ammessa dalla tavola 4.0. L’art. 4.2, comma 17, lett. d), delle NTA impone, anche per tale intervento, il rispetto della distanza di 5 metri dai confini e di 10 metri da pareti finestrate antistanti, nonché la previa adozione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso almeno all’intera unità edilizia. Il rinvio operato dagli artt. 2.2 e 2.3 delle NTA rende la prescrizione applicabile anche quando tra gli edifici siano interposte vie pubbliche, senza deroga.
Il ricorso incidentale è respinto. Il preteso contrasto con l’art. 879, comma 2, cod. civ. non sussiste: la norma fa salva l’osservanza di altre leggi e regolamenti in materia di distanze, includendovi la tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico. Né è irrazionale la previsione normativa che, pur rendendo di fatto impossibile la sopraelevazione per quel singolo immobile, conserva valenza generale. Il contrasto con la tavola grafica si risolve dando prevalenza alla disposizione normativa. Quanto al piano attuativo, la scelta rientra nell’ampia discrezionalità pianificatoria e può riguardare anche singoli lotti in area edificata.
Il provvedimento comunale è annullato nella parte in cui ritiene legittima la SCIA rispetto alla porzione assoggettata a ristrutturazione di tipo B. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.