Equipollenza del titolo di studio e tempus regit actum nel concorso pubblico (Cons. Stato n. 5961 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quale peritus peritorum, valuta con piena autonomia gli accertamenti e le conclusioni del verificatore e del consulente tecnico d’ufficio, che non hanno carattere vincolante. L’equipollenza sostanziale tra il titolo di studio posseduto dal candidato e quello richiesto dalla lex specialis va accertata mediante comparazione concreta dei percorsi formativi e delle materie, non potendo desumersi dalla mera durata del corso di studi. Ai sensi del principio tempus regit actum, le caratteristiche del titolo richiesto dal bando si valutano applicando la normativa vigente al momento dello svolgimento del concorso, restando irrilevante che il candidato abbia conseguito il proprio diploma prima della riclassificazione dei percorsi didattici operata dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.
Il Fatto
L’appellante aveva partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, a 313 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Ministero dell’Interno aveva disposto la sua esclusione dalla procedura per la mancanza del diploma di istruzione richiesto dal bando.
Il candidato aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che, all’esito di apposita verificazione, aveva respinto il ricorso. Avverso tale decisione ha proposto appello, dolendosi del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria sulla equipollenza sostanziale del titolo e dell’applicazione retroattiva di norme sopravvenute, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello muovendo da una premessa di carattere generale. Quale peritus peritorum, il giudice può valutare con piena libertà e autonomia gli accertamenti, le argomentazioni e i pareri del verificatore e del consulente tecnico d’ufficio, che non rivestono carattere vincolante. L’attività del verificatore è diretta ad assistere il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti e nella soluzione di questioni che richiedono specifiche conoscenze.
Nel caso concreto, le conclusioni del verificatore appaiono condivisibili e ragionevoli. La verificazione non si è limitata alla riconducibilità formale del titolo posseduto dall’appellante all’area “Servizi” anziché a quella “Industria e Artigianato” richiesta dal bando: ha operato una comparazione in concreto delle materie comprese nel corso di studi seguito dall’istante con quelle previste per il conseguimento dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico professionale o tecnico-scientifico, ai sensi dei dd.mm. 18 giugno 2019 e 8 febbraio 2006. È proprio quella equipollenza sostanziale che l’appellante continua a lamentare come non verificata.
Il primo motivo d’appello non è idoneo a inficiare tali risultanze. La doglianza si incentra in particolare sulla presenza della chimica tra le materie del corso seguito, la cui insufficienza è stata condivisibilmente rilevata dal TAR, e sul maggior numero di anni di durata del corso. Quest’ultimo rilievo è inconferente: l’equipollenza può discendere solo dall’effettiva assimilabilità dei percorsi di studio, e non dalla loro maggiore o minore durata.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude qualsiasi applicazione retroattiva di norme sopravvenute. Il bando ha richiesto un diploma le cui caratteristiche, in applicazione del principio tempus regit actum, non possono essere valutate se non applicando la normativa in vigore alla data di svolgimento del concorso. Irrilevante è dunque che l’appellante abbia conseguito il proprio diploma anteriormente alla riclassificazione dei percorsi didattici disposta con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.
La sentenza di primo grado resiste pertanto alle censure. Non è accolta neppure l’istanza istruttoria di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, superflua ai sensi dell’articolo 49, comma 2, cod. proc. amm. Le spese del grado sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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