Prescrizione della ripetizione del prezzo decorre dalla rescissione del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 7067 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla ripetizione della prestazione eseguita in base a un contratto rescisso per lesione può essere fatto valere solo a seguito della sentenza che accoglie l’azione di rescissione, perché solo con essa il contratto viene sciolto. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di credito alla restituzione del prezzo decorre da tale momento e non dal pagamento. Non rileva il vizio genetico del contratto suscettibile di rescissione, che non ne preclude l’efficacia fino alla pronuncia costitutiva. La questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità, fondata su un fatto non allegato né acquisito nei gradi di merito, è inammissibile, costituendo il relativo giudicato un onere da dedurre già in primo grado.
Il Fatto
Con sentenza n. 2036 del 30.09.2019 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice di rinvio, accolse la domanda proposta dall’acquirente e condannò i venditori al pagamento di euro 45.000,00, oltre interessi. La somma corrispondeva al prezzo versato nel 1987 per una compravendita immobiliare, poi dichiarata rescisssa per lesione ai sensi dell’art. 1448 cod. civ. su domanda degli stessi venditori, con sentenza del Tribunale di Bari n. 4889 del 19.12.1995, passata in giudicato.
Respinta in primo e secondo grado per il giudicato formatosi nel giudizio di rescissione, la domanda di restituzione era stata accolta dopo la cassazione con rinvio, che aveva escluso preclusioni derivanti dal precedente giudicato, non risultando che la ripetizione fosse stata chiesta in quel giudizio. Il giudice del rinvio rigettò l’eccezione di prescrizione, rilevando che il termine, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di rescissione, non era ancora trascorso al momento della proposizione dell’azione, avanzata nel 2000. I venditori hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico, articolato motivo con cui i ricorrenti denunciano falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ. e mancata applicazione degli artt. 1418 e 1343 cod. civ.. Essi sostengono che, essendo intervenuta una condanna penale per circonvenzione di incapace, il contratto avrebbe dovuto considerarsi nullo per contrarietà a norma imperativa o illiceità della causa, con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione sarebbe decorsa dal momento del pagamento.
La Corte giudica manifestamente infondato il ricorso, muovendo dalla proposta di definizione anticipata. Quanto alla prima censura, essa è inammissibile perché si basa su un fatto nuovo: la sentenza penale del Tribunale di Bari che aveva condannato i venditori per circonvenzione di incapace. La sentenza impugnata non ne fa alcun cenno e il ricorso non dà conto che essa sia stata prodotta nel giudizio di merito né che su di essa siano state svolte deduzioni difensive a sostegno dell’eccezione di prescrizione.
Il giudicato invocato, riferito a una sentenza penale del 1991, doveva presumersi già formato al momento dell’inizio della causa, introdotta nel 2000, e costituiva un preciso onere della parte dedurlo fin dal primo grado a fronte della domanda fondata sulla pronuncia di rescissione. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 14883 del 2019, Cass. n. 1534 del 2018 e Cass. n. 21170 del 2016.
Quanto alla seconda censura, la Corte condivide integralmente la proposta di definizione: la sentenza che accoglie l’azione di rescissione ha effetto costitutivo di sciogliere il contratto, sicché il diritto a ripetere la prestazione eseguita in base al contratto rescisso può essere fatto valere solo a seguito della sentenza. Ne deriva che la prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., non può che decorrere da tale momento, restando irrilevante il vizio genetico del contratto suscettibile di rescissione.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e agli ulteriori importi ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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