Motivazione apparente: nullità della sentenza per incomprensibilità del percorso logico (Cass. civ. Sez. 5 n. 13516 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione, la motivazione è solo apparente – e la pronuncia è nulla per error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarle con congetture. Il vizio di mancanza di motivazione sussiste altresì allorché l’esposizione delle ragioni della decisione si riduca a laconiche affermazioni irriducibilmente contrastanti che rendono incomprensibile il percorso logico seguito per la formazione del convincimento. L’accoglimento del motivo concernente l’apparenza motivazionale assorbe ogni altra censura che presupponga l’esistenza di una motivazione intelligibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato a una società in liquidazione una sanzione di euro 50.000 ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997, per la violazione dell’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei costi relativi a operazioni intercorse con un’impresa avente sede in un Paese a regime fiscale agevolato, ai sensi dell’art. 110, comma 11, t.u.i.r.. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, adita in appello dalla contribuente, aveva accolto parzialmente il gravame, riducendo la sanzione a euro 258. Avverso tale decisione l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – tra l’altro – il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione; la società si è difesa con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, principale e incidentale, in considerazione dell’effetto assorbente dell’eventuale accoglimento del primo motivo. Con tale censura, l’Agenzia aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo la nullità della pronuncia per l’incapacità della motivazione di esprimere le ragioni poste a fondamento della decisione di riduzione della sanzione.
Nel valutare la fondatezza del motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la motivazione è soltanto apparente – con conseguente nullità della sentenza – quando non rende percepibile il fondamento della decisione, perché basata su argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, come nel caso di laconiche affermazioni irriducibilmente contrastanti (richiamando, tra le altre, Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018 e Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016).
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha constatato che la motivazione della sentenza impugnata si esauriva in passaggi oscuri, in cui il giudice di secondo grado, pur affermando la natura di semplici presunzioni delle risultanze probatorie, riteneva che l’Ufficio dovesse “prenderne atto” con riferimento all’attestazione della camera di commercio monegasca, per concludere contraddittoriamente con l’irrogazione di una sanzione minima, senza peraltro indicare la norma applicata.
Tale motivazione – ha osservato la Corte – non consente di comprendere le ragioni per cui l’attestazione sia stata ritenuta sufficiente a provare l’esimente, né quelle per cui si sia proceduto a una riduzione sanzionatoria non altrimenti giustificata. La sentenza risulta, pertanto, affetta da vizio di apparenza motivazionale, che ne determina la nullità per error in procedendo.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale ha assorbito le ulteriori censure, le quali presupponevano l’esistenza di una motivazione quantomeno intelligibile. La Corte ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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