Prova della consapevolezza nella frode carosello e distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 31453 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se inserite in una frode carosello, l’Amministrazione finanziaria che contesti l’indebita detrazione ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non soltanto l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. La prova della consapevolezza richiede elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera inesistenza del fornitore: occorre dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale, che l’operazione era parte di un’evasione. Incombe poi sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. L’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 non è applicabile quando la sentenza penale di assoluzione sia motivata perché il fatto non costituisce reato.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 4753/2015, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento in materia di IVA. Le riprese riguardavano acquisti ritenuti inesistenti, in quanto effettuati da tre società qualificate come cartiere.

Secondo la CTR, l’onere di provare la partecipazione consapevole alla frode grava sul cessionario solo quando l’avviso contenga elementi obiettivi o presunzioni gravi; diversamente spetta all’Ufficio fornire gli indizi della consapevolezza. Nel caso concreto mancavano elementi probatori idonei, emergendo la corrispondenza dei prezzi di acquisto e rivendita con quelli di mercato, la modesta percentuale degli acquisti presso le società coinvolte, la regolare tenuta della contabilità e il pagamento delle fatture tramite bonifici, oltre all’assoluzione penale dei legali rappresentanti. L’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2700 cod. civ., richiamando la segnalazione e il PVC che collocavano i fornitori in un sistema di frode facente capo a un soggetto promotore, con società prive di struttura e personale destinate a esaurirsi in breve tempo.

In via preliminare, la Corte dichiara inapplicabile al caso l’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000: la sentenza di assoluzione prodotta dalla controricorrente è motivata perché il fatto non costituisce reato, formula diversa da quella richiesta dalla norma per attribuire efficacia di giudicato nel processo tributario.

Nel merito il motivo è infondato. L’Ufficio ha provato solo che i fornitori erano cartiere, ma non ha fornito la prova indiziaria della consapevolezza del cessionario: non basta la prova della semplice inesistenza del fornitore. Richiamando Cass. n. 11873 del 2018, la Corte ribadisce che l’Amministrazione deve dimostrare, con elementi oggettivi e specifici ulteriori rispetto alla fittizietà del contraente, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una evasione fiscale, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.

Sul contribuente grava la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile; a tal fine non rilevano la regolarità della contabilità e dei pagamenti né l’assenza di benefici dalla rivendita, come confermato dal richiamo a Cass. n. 17619 del 2018 e alle successive pronunce conformi.

Il secondo motivo, incentrato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile, poiché entrambe le sentenze di merito sono state favorevoli al contribuente. Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto del primo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *