Competenza per valore nell’opposizione all’esecuzione: vale l’importo precettato (Cass. civ. Sez. III n. 31454 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione all’esecuzione il valore della controversia, ai fini della competenza, si determina ai sensi dell’art. 17 c.p.c. in base all’importo indicato nell’atto di precetto. Non assume rilievo la circostanza che l’opposizione sia limitata a una sola parte del credito azionato. Il giudice adito non può quindi declinare la propria competenza per valore fondandosi sull’esiguo importo effettivamente contestato dall’opponente. La declaratoria di incompetenza è corretta solo se l’intero importo precettato esce dall’ambito della competenza del giudice adito.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, investito di un’opposizione proposta dal debitore avverso un precetto di pagamento per un importo complessivo di poco superiore agli undicimila euro, ha preso atto dell’adesione della creditrice opposta alle ragioni dell’opposizione, ma solo per una somma di € 208,00. Su questa base ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza per valore, individuando come competente il Giudice di pace di Roma, in considerazione del limitato importo rimasto in contestazione.

Il debitore opposto ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la statuizione con un unico motivo. La controparte ha resistito con memoria e il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. La questione approda alla Cassazione perché il provvedimento impugnato ha regolato definitivamente la competenza, declinandola.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, che riconduce all’art. 42 c.p.c.: il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza e dunque è esperibile il regolamento necessario. Superato lo scrutinio, il collegio entra nel merito e ritiene il regolamento fondato.

Il percorso argomentativo muove da un orientamento che la Corte definisce assolutamente consolidato: nei giudizi di opposizione all’esecuzione il valore della controversia si determina, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., in base all’importo indicato nell’atto di precetto. Viene richiamata, per tutte, Cass. n. 16920/2018.

Da questo principio discende che non assume rilievo la circostanza che l’opposizione sia limitata a una sola parte del credito azionato esecutivamente. È irrilevante, dunque, che le ragioni dell’opposizione fossero circoscritte alla contestazione del solo importo di € 208,00.

Poiché l’importo complessivamente precettato rientra nell’ambito della competenza per valore del Tribunale capitolino, quest’ultimo non avrebbe potuto declinare la propria competenza. La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale di Roma, rimettendo le parti davanti a esso con termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione.

Le spese di lite, liquidate applicando i criteri di Cass. n. 8912/2023, seguono la soccombenza della resistente e sono poste a suo carico, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che le ha richieste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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