Continuazione in appello onere allegazione ex articolo 581 cpp (Cass. pen. Sez. 1 n. 9165 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la parte che intenda beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l’onere di allegare, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta. A pena di inammissibilità, non sono sufficienti né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l’unificazione “quoad poenam” ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio. Il mancato esame di una richiesta di continuazione non fondata su specifiche deduzioni non preclude la proposizione di analoga istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di porto e detenzione di una pistola con matricola abrasa, condannandolo, previa applicazione della diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte di appello di Bari aveva confermato integralmente la decisione, ritenendo infondati i motivi di gravame relativi al trattamento sanzionatorio e alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui al procedimento e quelli accertati dal Tribunale di Brescia con sentenza del 14 febbraio 2020.

Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 81 cod. pen. per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione e la violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. In relazione al primo motivo, relativo alla continuazione, ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel giudizio di primo grado il difensore non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso, come risultante dal verbale di udienza che la Corte è autorizzata a compulsare. Inoltre, l’atto di appello non conteneva specifiche deduzioni a sostegno dell’invocato riconoscimento, né risultava allegata la sentenza del Tribunale di Brescia.

La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, secondo cui la parte che intende beneficiare della continuazione in grado di appello ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti ex art. 581 cod. proc. pen., non essendo sufficienti la mera produzione delle sentenze o la generica istanza. Ha inoltre precisato che, non avendo la Corte territoriale respinto la domanda nel merito, nulla preclude all’interessato di proporre analoga richiesta al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non contraddittoria, poiché la Corte territoriale aveva dato puntualmente conto degli indici di commisurazione di cui all’art. 133 cod. pen., con specifico richiamo alla gravità oggettiva della condotta (trasporto dell’arma per oltre mille chilometri per una somma ritenuta non verosimile) e ai precedenti penali dell’imputato, in conformità a quanto richiesto da Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013.

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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