Inammissibile il ricorso reiterativo in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18722 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di violazione di legge o di motivazione meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici. La reiterazione di censure sul merito, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa dei fatti, non è consentita in sede di legittimità. Il giudice di appello non è tenuto a una motivazione analitica su ogni deduzione difensiva quando la decisione risulti complessivamente coerente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 640 e 483 cod. pen., riqualificando il fatto nei termini di truffa in luogo dell’originaria ipotesi di cui all’art. 641 cod. pen. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

Con il primo motivo ha censurato la qualificazione giuridica del fatto; con il secondo ha contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di falsa attestazione; con il terzo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che tutti i motivi di ricorso erano non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità.

In particolare, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la riproposizione in cassazione di censure già esaminate dal giudice di merito si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata con riguardo sia all’accertamento della responsabilità per entrambi i reati, sia alla verifica degli elementi costitutivi delle fattispecie.

Quanto alla qualificazione del fatto come truffa, il giudice del merito ha correttamente valorizzato la sussistenza di un’obbligazione assunta in ragione della condotta artificiosa del ricorrente. Con riferimento alla falsa attestazione di smarrimento dei documenti d’identità, la Corte ha evidenziato la breve distanza temporale tra l’impiego degli stessi documenti nella commissione della truffa e la denuncia di smarrimento presentata pochi giorni dopo.

In relazione all’esclusione della particolare tenuità del fatto, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di appello circa la non occasionalità delle condotte, desumibile dalle pregresse condanne per reati della stessa indole.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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