Classamento E/7 e obbligo di motivazione nella procedura DOCFA (Cass. civ. n. 18317 del 07.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Una motivazione più approfondita è richiesta solo nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto. Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto, ancorché esentati dalla dichiarazione in catasto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c, R.D.L. n. 652/1939 e dell’art. 8 d.P.R. n. 1142/1949, soggiacciono, in caso di iscrizione o aggiornamento, all’attribuzione di una rendita, sia pure a fini statistico-inventariali.

Il Fatto

A seguito di procedura DOCFA avviata su dichiarazione di variazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento di rettifica della categoria catastale (da E/7 a C/1) e della rendita (da euro 36,80 a euro 6.425,24) relativamente ad un’unità immobiliare adibita a luogo di culto. Il contribuente impugnava l’avviso e la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale riformava la decisione, ritenendo l’atto carente di motivazione e corretta la categoria E/7 proposta dal contribuente, valorizzando la documentazione prodotta (autorizzazione edilizia, certificato di agibilità, attestato del Ministero dell’Interno). L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla motivazione degli atti in materia catastale e sulla classificazione degli immobili.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminando il primo motivo, ha accolto la censura dell’Ufficio. Ha chiarito che, in tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’attribuzione della rendita avvenga all’esito della procedura DOCFA, l’obbligo è soddisfatto con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi e la difformità discenda da una diversa valutazione tecnica. Nel caso di specie, i dati forniti dal contribuente non erano stati disattesi ma solo rivalutati, sicché il giudice di appello, ritenendo l’atto carente di motivazione, non si era attenuto a tali principi.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha invece respinto la tesi dell’Ufficio. Ha rammentato che il classamento muove dalla destinazione ordinaria secondo le caratteristiche oggettive dell’immobile, mentre l’utilizzazione concreta costituisce criterio meramente complementare. Ha richiamato l’art. 61 d.P.R. n. 1142/1949, l’art. 62 d.P.R. n. 1142/1949 e l’art. 8 d.P.R. n. 1142/1949, evidenziando che gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto non si classificano e sono censibili nella categoria E/7 ove presentino le caratteristiche intrinseche ed estrinseche riferite all’uso specifico, con accertamento in fatto rimesso al giudice di merito.

La Corte ha quindi affrontato la questione della determinazione della rendita catastale per gli edifici di culto. Ha precisato che, pur non sussistendo l’obbligo di dichiarazione in catasto, nel caso di inserimento o aggiornamento del classamento deve comunque essere associata una rendita, sia pure a soli fini statistico-inventariali. Ha inoltre ribadito che non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale ed esenzione dall’imposizione, atteso che la rendita non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta e che l’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 917/1986 va riferito al reddito, non alla rendita.

In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, per la determinazione della rendita catastale e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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