Correlazione tra accusa e sentenza e fatture soggettivamente inesistenti (Cass. pen. Sez. 7 n. 3402 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, accusato di aver indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l’utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. Il reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo. Detto principio, affermato in tema di dichiarazione fraudolenta, è applicabile anche alla speculare imputazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia per i reati di cui agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74/2000. La Corte d’Appello di Bologna aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato separatamente i due ordini di doglianze. Il primo rilievo, concernente la sussistenza del reato, è stato considerato generico, in quanto privo di un’adeguata confutazione del percorso argomentativo della sentenza impugnata e volto a proporre una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali, il cui apprezzamento è precluso in sede di legittimità.
La seconda censura, relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è stata invece ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condanna per l’utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti non viola il principio di correlazione quando l’accusa originaria riguardava l’impiego di documenti per operazioni oggettivamente inesistenti.
. L’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, nel sanzionare l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non opera alcuna distinzione tra l’inesistenza oggettiva e quella soggettiva.
Tale principio, sebbene affermato con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta, è stato ritenuto dalla Corte certamente applicabile anche alla speculare imputazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, contestata al ricorrente. La Suprema Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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