Spese di lite e valore indeterminabile nei giudizi davanti al TAR (Cass. civ. Sez. II n. 227 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 5 d.m. 20 luglio 2012, n. 140, nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il criterio dell’interesse sostanziale tutelato ha carattere meramente sussidiario e opera solo quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale non consentano l’applicazione dei criteri del codice di procedura civile. Una volta accertata la possibilità di ricorrere al criterio codicistico, è a questo che occorre fare riferimento, senza reviviscenza di quello residuale. Le controversie davanti al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto restano di valore indeterminabile, non rilevando eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. La regola del disputatum e la conseguente indeterminabilità della domanda operano anche quando il giudizio si chiuda in rito, senza accertamento del danno.
Il Fatto
Un avvocato, difensore in proprio, aveva assistito alcune società agricole in quattro ricorsi davanti al T.A.R. Lazio, volti all’annullamento di provvedimenti tariffari in materia di energia elettrica e al riconoscimento di una maggior tariffa incentivante. Chiesto il pagamento delle proprie competenze, il professionista ottenne dalla Corte d’Appello di Torino la liquidazione del compenso, ma il valore delle vertenze fu ritenuto indeterminabile.
L’avvocato impugnò la decisione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice non aveva reperito nel fascicolo le copie dei ricorsi, ove il valore effettivo era indicato. Il ricorso fu rigettato e il legale propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, tra loro connessi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi, tutti incentrati sull’art. 5 d.m. n. 140 del 2012 e sull’art. 10 cod. proc. civ. Il ricorrente sosteneva che il giudice ordinario avrebbe dovuto tentare di determinare il valore della causa secondo il codice e, solo in caso di impossibilità, ricorrere all’interesse sostanziale, tenendo conto degli elementi indicati negli atti.
La Corte ha ricostruito la disciplina. Il comma 1 dell’art. 5 rinvia ai criteri codicistici; il comma 2 per i giudizi amministrativi richiama quei criteri, quando applicabili, e solo in via sussidiaria l’interesse sostanziale. Nel caso di specie le società avevano chiesto non solo l’annullamento degli atti, ma anche la condanna al pagamento della tariffa incentivante e il risarcimento dei danni accertandi. Poiché il criterio codicistico era applicabile, quello residuale non poteva operare.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha confermato che le controversie davanti al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto hanno valore indeterminabile, poiché la causa petendi è l’illegittimità dell’atto e il petitum la sua eliminazione, senza che rilievo assumano i risvolti patrimoniali. La Corte ha inoltre precisato che il criterio del decisum opera solo in caso di accoglimento della domanda; in caso di reiezione si guarda alla somma richiesta, per evitare che il valore della causa risulti pari a zero.
Il collegio ha poi affermato che la regola del disputatum e dell’indeterminabilità vale anche quando il giudizio si conclude in rito, come nel caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di transazione. Ha quindi escluso l’omessa pronuncia sul motivo d’appello non esaminato, poiché l’assorbimento improprio della decisione assorbente consente di ravvisare la decisione implicita sulle questioni assorbite. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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