Frodi carosello e onere della prova sulla consapevolezza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 24818 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite in una frode carosello a struttura triangolare, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la consapevolezza del destinatario della fattura che l’operazione si collocava in un’evasione IVA, dimostrando anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, la sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze concrete. La regolarità formale delle scritture e l’effettivo pagamento dell’IVA sono circostanze irrilevanti, perché insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società esercente commercio di autoveicoli un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, recuperando a tassazione un maggiore imponibile, oltre a maggiore IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Con separati atti recuperava i maggiori redditi di partecipazione in capo ai soci. La ripresa scaturiva dalle segnalazioni di verifiche effettuate verso due imprese fornitrici, che nel medesimo anno avevano emesso fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti: le fornitrici non disponevano di attrezzature né di personale, rivendevano le auto a prezzi inferiori a quelli di acquisto e non avevano capacità finanziaria, traendo remunerazione dall’incasso dell’IVA.
La società contribuente e i soci ricorrevano separatamente davanti alla CTP di Roma, che accoglieva i ricorsi per mancanza di sufficienti indizi di operazioni soggettivamente fittizie e di conoscenza della frode. La CTR del Lazio rigettava gli appelli dell’Amministrazione, escludendo la prova della consapevolezza dei contribuenti e considerando lo sconto una pratica diffusa di mercato. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi affermati dalla CGUE.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla consolidata giurisprudenza unionale sull’operazione soggettivamente inesistente. Il diniego della detrazione segna un’eccezione al principio di neutralità dell’IVA: spetta in primo luogo all’Amministrazione provare che, a fronte del titolo, difettano le condizioni oggettive e soggettive della detrazione; raggiunta tale prova, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede.
La prova dell’Amministrazione si articola su due circostanze costitutive della pretesa erariale: che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA. Non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione: è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. Sul tipo di prova, la Corte ribadisce che non occorre la dimostrazione certa e incontrovertibile, ma sono sufficienti attendibili indizi idonei a integrare una presunzione semplice, ancorati a elementi obiettivi e specifici.
Nelle operazioni triangolari di tipo poco complesso, caratterizzate dall’interposizione fittizia di un terzo tra cedente comunitario e cessionario italiano, l’onere dell’Amministrazione sulla conoscibilità è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto era privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. Da tale dimostrazione deriva l’inversione dell’onere: spetta al contribuente provare di non avere potuto sapere, pur usando la massima diligenza esigibile.
La Corte richiama gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: acquisto a prezzo inferiore a quello di mercato, limitatezza del ricarico, canali paralleli di mercato, tempistica dei pagamenti, qualità dell’intermediario, numero e durata delle transazioni. La regolarità formale delle scritture e il pagamento dell’IVA sono irrilevanti, perché insiti nella nozione stessa di operazione soggettivamente inesistente; nessun rilievo assume la congruità dei prezzi, elemento neutro ai fini della buona fede.
Sul caso concreto, la CTR non ha fatto piena applicazione di tali principi. Essa ha escluso la prova della conoscibilità senza considerare gli elementi obiettivi e specifici evidenziati dall’Amministrazione: mancanza di lavoratori dipendenti e di struttura per il ricevimento delle merci, assenza di capacità finanziarie, acquisto dal fornitore comunitario solo dopo l’anticipo integrale del cliente nazionale, rivendita sotto costo con margine dato dal mancato versamento dell’IVA. La CTR ha inoltre trascurato i processi verbali di constatazione, assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., disattendendone il contenuto senza querela di falso. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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