Nullità della sentenza di appello per motivazione apparente nel richiamo per relationem (Cass. civ. Sez. 5 n. 2097 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza di appello che, nel rigettare il gravame dell’Ufficio, si limiti a richiamare per relationem la decisione di primo grado, mediante la mera adesione a essa, senza esaminare analiticamente le censure sollevate dall’appellante né esporre le ragioni del loro rigetto. Il giudice di secondo grado deve rendere una motivazione che consenta di individuare il thema decidendum e l’iter logico-giuridico seguito; in difetto, la pronuncia è viziata ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. La parte ricorrente per cassazione assolve l’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. identificando il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa e le critiche mosse con l’atto di gravame.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’avviso di accertamento relativo all’anno 2003, emesso nei confronti di una società, in esito a verifiche che avevano evidenziato gravi violazioni fiscali. L’atto impositivo, riguardante IRPEG, IRAP e IVA, era stato impugnato dalla contribuente; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso. Proposto appello principale dall’Ufficio e incidentale dalla società, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava entrambi i gravami con sentenza n. 1960/2023.
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, il vizio di nullità della sentenza per apparenza della motivazione, avendo il giudice di appello omesso ogni analitica valutazione dei motivi di censura, limitandosi a un apodittico richiamo alla decisione di prime cure.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione, ritenendolo fondato, dopo aver escluso l’efficacia espansiva del giudicato esterno invocato dall’Ufficio.
Sul primo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 2909 c.c., la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza del giudice tributario relativa a un determinato anno d’imposta fa stato nei giudizi per imposte dello stesso tipo dovute per anni successivi solo con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente. Nella specie, trattandosi di operazioni diverse e rilevanti per singole annualità, è stata negata ogni efficacia vincolante dei presupposti di fatto, rigettando il motivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto la doglianza dell’Agenzia, censurando la sentenza impugnata per aver respinto l’appello principale limitandosi a un generico richiamo alle valutazioni del primo giudice, senza confrontarsi con gli articolati motivi di gravame. Ha precisato che il giudice di secondo grado, anche nel caso di adesione alla pronuncia di prime cure, non è esonerato dall’obbligo di illustrare le ragioni del rigetto delle censure e di consentire il controllo sull’iter logico-giuridico seguito.
In applicazione del richiamato orientamento, la Corte ha dichiarato nulla la sentenza per difetto di motivazione, avendo la corte territoriale eluso i propri doveri motivazionali con un mero richiamo per relationem. L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento del terzo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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