Detrazione IVA su immobili strumentali: la destinazione concreta prevale sulla classificazione catastale (Cass. civ. Sez. V n. 24816 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese di ristrutturazione di immobili non può essere negato sulla base della sola classificazione catastale abitativa del bene, occorrendo accertare in concreto la sua effettiva destinazione all’attività d’impresa. La valutazione di strumentalità del bene va compiuta in correlazione agli scopi dell’impresa, secondo i principi di neutralità e detraibilità propri del sistema dell’IVA. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che solleciti una diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Parimenti inammissibile è la censura che, formalmente ricondotta all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non denunci l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la mancata considerazione di documentazione tecnica già scrutinata.
Il Fatto
Nel novembre 2012 l’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente attività di agriturismo un provvedimento di diniego del rimborso IVA per l’anno 2009. Il rimborso era stato richiesto sulla base dell’art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alla minor eccedenza del triennio 2007-2009. L’Ufficio riteneva impossibile la corretta imputazione delle spese detraibili ex art. 19-bis d.P.R. n. 633 del 1972 sugli immobili ristrutturati, sostenendo che le spese relative a un corpo di fabbrica adibito a funzioni abitative non potessero rientrare tra i beni strumentali oggetto del beneficio.
Il ricorso della contribuente era parzialmente accolto dalla CTP di Milano, che riconosceva la spettanza del rimborso per un importo di euro 85.534,37. La CTR della Lombardia confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 19-bis, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., sostenendo che la coincidenza soggettiva tra titolare dell’immobile e gestore dell’impresa non fonda di per sé la presunzione di strumentalità del bene, essendo necessaria una prova puntuale e specifica della sua effettiva destinazione.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Esso si risolveva, in sostanza, nella sollecitazione di una diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ponendosi al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità. La CTR aveva compiuto un accertamento di fatto, ritenendo la permanenza del gestore nel corpo considerato necessitata e del tutto funzionale all’espletamento dell’attività commerciale, ed escludendo un uso privato dell’immobile.
Tale valutazione è stata ritenuta conforme all’orientamento consolidato della Corte, secondo cui il diritto alla detrazione non può essere negato in forza dell’astratta classificazione catastale dell’immobile ad uso abitativo, occorrendo valutarne la destinazione all’attività di impresa (Cass. n. 26748 del 2016), nel solco già tracciato da Cass. nn. 8628 del 2015 e 4606 del 2016 e dalla giurisprudenza unionale. Ne consegue l’inapplicabilità, nel caso concreto, della lett. i) dell’art. 19-bis d.P.R. n. 633 del 1972, invocata dall’Amministrazione.
Il sistema dell’IVA, come delineato dalla normativa unionale e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte Giust. 16 febbraio 2012, causa C-118/11; Corte Giust. 19 luglio 2012, causa C-334/10), è improntato ai principi di neutralità e detraibilità, in forza dei quali l’imposta assolta a monte è recuperabile qualora il bene sia destinato, anche prospetticamente, all’attività economica del soggetto passivo.
Il secondo motivo, formulato in via subordinata, denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile: essa non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma lamentava la mancata considerazione di documentazione tecnica già valutata dal giudice di merito. Richiamando Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014, la Corte ha ricordato che, a seguito della riforma operata dall’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, è stato espunto dal sistema il vizio di insufficiente motivazione, residuando il solo controllo sull’esistenza e sulla coerenza della motivazione.
Nota della Redazione
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