Motivazione apparente e assenza di percorso logico-giuridico sulla deducibilità dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 24819 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è nulla quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere le ragioni e le basi logiche della decisione. Non sono sufficienti argomentazioni generiche o tautologiche a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture ipotetiche. Integra la fattispecie della motivazione apparente la decisione che, a fronte della contestazione erariale sulla genericità e sulla mancata documentazione dei costi, si limiti ad asserire la distinzione tra costi non sufficientemente documentati e costi documentati, senza spiegare perché taluni siano adeguatamente corroborati e altri no, né indicare gli elementi istruttori posti a base della statuizione. Ne consegue l’error in procedendo per carenza assoluta di motivazione, con violazione della soglia minima richiesta dall’art. 111, comma 6, Cost.

Il Fatto

La contribuente, una società di costruzioni, veniva destinataria per l’anno d’imposta 2006 di un avviso di accertamento finalizzato al recupero di costi indeducibili collegati a fatture per operazioni inesistenti. Il reddito d’impresa veniva rettificato rispetto a quello dichiarato, veniva ricalcolato il valore della produzione ai fini Irap e veniva ripresa l’Iva indebitamente detratta.

L’accertamento conseguiva a un’attività di verifica svolta nei confronti della società e di un’altra compagine, annoverata fra i fornitori per il medesimo anno. La contribuente aveva dedotto costi riferiti a contratti di subappalto privi dell’indicazione del committente principale, del consenso di questi all’affidamento, dell’importo presumibile dei lavori e dei s.a.l. mensili. Il ricorso alla CTP veniva parzialmente accolto; la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ricorreva per cassazione con tre motivi, mentre la contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e il vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 364, n. 4, c.p.c., per avere la CTR reso una motivazione apodittica e inidonea a far comprendere l’iter logico-giuridico seguito in punto di sufficiente documentazione dei costi e di deducibilità degli stessi.

La Corte ritiene il motivo fondato. La sentenza d’appello difetta di una motivazione idonea a illustrarne, sia pure in modo minimale, la ratio decidendi. A fronte della contestazione erariale, la CTR si è limitata acriticamente a osservare che i giudici di primo grado avevano distinto tra costi non sufficientemente documentati, indeducibili, e costi documentati, deducibili. Tale argomentazione non spiega in alcun modo perché taluni costi siano considerati adeguatamente corroborati dalla documentazione versata a riscontro e altri non lo siano, né illustra gli elementi istruttori attraverso i quali il giudice d’appello giunge alla statuizione. Essa si risolve, di fatto, in un mero assioma, privo di qualsivoglia percorso logico-giuridico.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata — Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016, Cass. n. 14927 del 2017, Cass. n. 21302 del 2022, Cass. n. 6758 del 2022 — la motivazione è nulla quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere le ragioni e le basi logiche della decisione. Non sono sufficienti argomentazioni generiche o tautologiche, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture ipotetiche.

Si è in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, laddove la sentenza, pur materialmente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice e non soddisfa la soglia minima richiesta dall’art. 111, comma 6, Cost., come affermato da Cass. n. 13248 del 2020, Cass. n. 8400 del 2021 e Cass. n. 9627 del 2021.

Ne consegue che la decisione impugnata è affetta da error in procedendo per carenza assoluta di motivazione. Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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