Omesso versamento di ritenute: crisi di liquidità rileva per le attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. III n. 33156 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, la scelta di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, in presenza di una situazione di difficoltà economica, non integra la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 51 cod. pen., perché nel conflitto tra il diritto del lavoratore ai versamenti previdenziali e quello alla retribuzione il legislatore privilegia il primo, unico destinatario di tutela penalistica. Tale crisi di liquidità, priva di valenza liberatoria sul piano dell’elemento oggettivo, può però essere valutata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, quando le omissioni si collochino in un arco temporale limitato e il giudice di merito abbia escluso ogni elemento favorevole con motivazione non adeguata. Ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell’importo complessivo dei contributi non versati e dell’entità del superamento della soglia di punibilità. Infine, i modelli UNIEMENS possono essere valutati come piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni, con conseguente onere di contestazione specifica a carico della difesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13/10/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento nei confronti del legale rappresentante di una società di costruzioni, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla l. n. 638 del 1983.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo tre ordini di censure: l’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con richiesta subordinata di questione di legittimità costituzionale sulla disciplina delle sospensioni; l’insufficienza del compendio probatorio quanto all’effettività delle retribuzioni e all’omesso versamento delle ritenute; il diniego delle attenuanti generiche, l’esclusione della particolare tenuità del fatto e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione III rigetta il primo motivo, rilevando che la sentenza di primo grado è stata pronunciata circa un anno prima dello spirare del termine prescrizionale di sette anni e sei mesi, decorrente dal novembre 2017, e che il termine residuo è stato sospeso fino alla pronuncia d’appello. Il termine teorico risulta pertanto non ancora decorso alla data della decisione, senza necessità di considerare gli ulteriori effetti sospensivi di secondo grado. La richiesta subordinata di rimessione alla Consulta è superflua, essendo già stata dichiarata infondata una questione analoga con la sentenza n. 38 della Corte costituzionale.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e in parte generico. La Corte ribadisce che i modelli UNIEMENS, formati dal sistema informatico dell’INPS sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020; Sez. 3, n. 29533 del 10/04/2025). Proprio la provenienza dei dati dal datore di lavoro imponeva un onere di contestazione specifico, che il ricorso non assolve, limitandosi a contestare in modo generico l’attendibilità dei prospetti.
La doglianza sulla mancata considerazione del contributo del consulente, che illustrava la situazione di strutturale illiquidità della società, si scontra con l’indirizzo consolidato per cui il reato non può essere scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen. dalla scelta di destinare le somme disponibili al pagamento degli stipendi: nel conflitto tra il diritto del lavoratore ai versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, il legislatore privilegia il primo (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019; Sez. 7, ord. n. 30798 del 30/05/2026).
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ribadisce che rilevano l’importo complessivo dei contributi non versati e l’entità del superamento della soglia di punibilità (Sez. 3, n. 30179 dell’11/05/2018). La valutazione negativa della Corte territoriale, che ha escluso la tenuità dell’offesa in relazione al mancato versamento di quasi 44.000 Euro in pochi mesi, è immune da censure.
È invece fondato il motivo sulle attenuanti generiche. La motivazione della Corte d’appello, che ha seccamente escluso elementi favorevoli, non ha tenuto conto della crisi di liquidità dedotta e confortata dal consulente, elemento non liberatorio ma valutabile ai fini che rilevano, anche in ragione del limitato arco temporale delle omissioni. La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli; nel resto il ricorso è inammissibile.
Nota della Redazione
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