Liquidazione della società sequestrata e impugnazione ex art. 10 dlgs 159/2011 (Cass. pen. Sez. 5 n. 11183 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale dispone la messa in liquidazione dell’impresa sottoposta a sequestro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 159/2011, è impugnabile dinanzi alla corte di appello anche per il merito, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 159/2011, quale norma generale di impugnazione del sistema. Detta norma è estensibile per via analogica ai provvedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, quali la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata, non operando il divieto di cui all’art. 14 preleggi rispetto a una disposizione che non traccia un perimetro chiuso di impugnabilità.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, nell’ambito di un procedimento di prevenzione, aveva disposto la cessazione, la messa in liquidazione e la chiusura di alcune società sottoposte a sequestro. Avverso tale decreto, alcuni soci e l’amministratrice di tali società proponevano appello dinanzi alla Corte di appello di Roma, che dichiarava gli appelli inammissibili, ritenendo il provvedimento non autonomamente impugnabile per la sua natura interlocutoria e gestoria e per la mancata inclusione nell’elenco di cui all’art. 27 d.lgs. n. 159/2011.

Gli interessati ricorrevano per cassazione, deducendo, con un primo motivo, l’erronea applicazione dei principi in materia di impugnazione dei provvedimenti di prevenzione e, con un secondo motivo, la violazione dei termini procedimentali per il deposito di memorie e documenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in merito all’impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all’art. 41 d.lgs. n. 159/2011. A fronte di un orientamento che escludeva l’autonoma impugnabilità, valorizzando la natura interlocutoria o gestoria del provvedimento e il principio di tassatività di cui all’art. 568 cod. proc. pen., un diverso indirizzo ne predicava l’impugnabilità per sola violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost..

Un terzo orientamento, cui la Quinta Sezione ha inteso dare continuità, riteneva i provvedimenti ex art. 41 impugnabili dinanzi alla corte di appello, il cui decreto sarebbe poi ricorribile per cassazione. Tale soluzione si fonda sui principi espressi dalle Sezioni Unite n. 46898 del 2019 (Ricchiuto), che hanno ricostruito il sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali, individuando nell’art. 10 d.lgs. n. 159/2011 la norma generale di impugnazione, estensibile, anche per il merito, ai provvedimenti che incidono su posizioni garantite costituzionalmente.

La Corte ha quindi chiarito che l’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 non traccia un perimetro chiuso di impugnabilità, poiché gli interventi normativi si sono succeduti in maniera occasionale. Ne deriva che, per colmare le lacune del sistema e superare irragionevoli disparità di trattamento, è doveroso far ricorso al principio generale di cui all’art. 10 citato, che garantisce il doppio grado di giudizio, il primo di merito e il secondo per sola violazione di legge.

Tale principio è stato ritenuto applicabile al provvedimento di messa in liquidazione, atteso che esso può arrecare il massimo sacrificio alla libertà di iniziativa economica e alla proprietà privata, vulnus che non si verifica, invece, nel caso di provvedimenti che dispongono solo il controllo giudiziario. La Corte ha altresì escluso che la natura interlocutoria o gestoria del provvedimento possa assumere rilievo dirimente, non essendo questo il criterio selezionato dalle Sezioni Unite, che hanno anzi valutato come “fuor d’opera” il ricorso all’art. 111, comma 7, Cost. per provvedimenti non definitivi.

Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando il secondo motivo assorbito e annullando il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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