Revoca della sospensione condizionale e decorrenza della prescrizione della pena (Cass. pen. Sez. 1 n. 1445 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. consegue alla commissione di un reato della stessa indole entro il termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio, e non dalla data di commissione dei reati oggetto delle condanne a pena sospesa. Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio, decorre dal momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa di revoca, non da quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in qualità di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta del Procuratore generale e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con due distinte sentenze, divenute irrevocabili rispettivamente nel gennaio e nell’aprile 2007. Il giudice dell’esecuzione rigettava, invece, l’istanza del condannato volta a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione delle medesime pene, rilevando che l’interessato era recidivo e aveva riportato plurime condanne per reati della stessa indole.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 168 e 172 cod. pen.. Secondo la difesa, la causa di revoca del beneficio sarebbe stata rappresentata da una condanna per calunnia, divenuta irrevocabile il 4 dicembre 2012, e il termine di prescrizione della pena sarebbe maturato decorsi dieci anni da tale data.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso la tesi difensiva, ritenendola fondata su un duplice errore. In primo luogo, sul piano del diritto, il difensore aveva erroneamente considerato la decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 163 cod. pen. dalla data di commissione dei reati giudicati con le sentenze concedenti il beneficio, mentre tale termine decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale.
Sul piano del fatto, la Corte ha rilevato che il delitto di calunnia era stato commesso a distanza di più di cinque anni dalla commissione dei reati del 1999 e del 2000, sicché, anche nella prospettiva errata della difesa, tale reato non avrebbe potuto costituire causa di revoca dei benefici concessi.
Dall’errata premessa derivava, di conseguenza, l’erroneità delle deduzioni relative alla decorrenza del termine di prescrizione della pena. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 2 del 2014, Maiorella, secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile per il verificarsi delle condizioni di revoca, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa di revoca, e non quando sia adottato il provvedimento di revoca dal giudice dell’esecuzione.
In applicazione di tale principio al caso di specie, il termine decennale di prescrizione della pena doveva decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato-fonte della revoca, ossia dal 18 aprile 2023, termine non ancora spirato. La Corte ha pertanto ritenuto non pertinenti le considerazioni sulla recidiva, espunte le relative argomentazioni ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., e ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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