Preclusione del giudicato esecutivo e disegno criminoso nella continuazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 1616 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori. La preclusione del giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva. La reiterazione di una nuova decisione su un’istanza già definita, in violazione del bis in idem, comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento, ove sia anche meno favorevole al condannato. In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, che non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato; il dato cronologico della contiguità temporale non può da solo assurgere a prova definitiva ma solo a principio di prova positiva.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’esecuzione, aveva parzialmente accolto l’istanza del condannato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati. Da un lato, il giudice aveva rideterminato la pena per i reati già oggetto di una precedente ordinanza della Corte di Appello di Lecce del 2014, che aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra le medesime sentenze, applicando un trattamento sanzionatorio deteriore per l’interessato. Dall’altro lato, il giudice aveva riconosciuto l’unicità del disegno criminoso tra fatti di estorsione e furto commessi tra il 21 e il 26 ottobre 2011 e il reato di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita di beni di cui all’art. 648-bis cod. pen., commesso il 9 novembre 2011, valorizzando la contiguità temporale, l’identità della natura dei reati contro il patrimonio e l’oggetto materiale costituito da autovetture.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo l’illegittima reiterazione della decisione già assunta nel 2014 e l’insussistenza di un unitario disegno criminoso tra i fatti di cui alle sentenze della Corte di Appello di Lecce.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha richiamato il principio per cui, in materia di esecuzione, l’irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, salvo che emergano nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, intendendosi per tali anche quelli preesistenti ma non considerati ai fini decisori. La preclusione del giudicato esecutivo copre le questioni dedotte e decise, non quelle meramente deducibili. Poiché la Corte di Appello aveva già provveduto sulla medesima istanza relativa ai reati giudicati dal Tribunale di Taranto, sez. dist. di Manduria, del 10 marzo 2009 e dal GIP del Tribunale di Brindisi del 25 gennaio 2008, la nuova decisione si poneva come reiterativa in violazione del bis in idem, ed essendo meno favorevole al condannato andava annullata senza rinvio.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti; è sufficiente la constatazione di alcuni di essi, purché significativi (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Rv. 266413; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv. 254809; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156). Il breve lasso di tempo non può da solo dimostrare l’unicità del disegno, ma solo rappresentare un principio di prova positiva (Sez. 1, n. 5148 del 10/10/1996, Rv. 205972 – 01).
Nel caso di specie, la motivazione del giudice dell’esecuzione è stata ritenuta scarna e insufficiente, poiché non ha spiegato perché reati disomogenei come estorsione, furto e riciclaggio potessero avere una matrice ideativa comune, al di là della contiguità temporale e dell’identità dei beni oggetto. La Corte ha quindi precisato che il disegno criminoso che caratterizza l’istituto di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, non identificabile con la mera proclività al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420 – 01).
La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze del Tribunale di Taranto del 10 marzo 2009 e del GIP di Brindisi del 25 gennaio 2008; ha invece annullato con rinvio al GIP di Brindisi, in diversa composizione personale, la medesima ordinanza relativamente al vincolo tra i fatti di cui alle sentenze della Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 20 giugno 2018 e della Corte di Appello di Lecce del 1° febbraio 2021, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.