Guida in stato di ebbrezza: prelievo ematico senza consenso e inutilizzabilità (Cass. pen. Sez. VII n. 5780 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo dei campioni biologici, compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti. La specifica disciplina dettata dall’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992, nel dare attuazione alla riserva di legge di cui all’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun consenso preventivo dell’interessato in ordine al prelievo, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. La prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza.
Con un primo motivo deduce violazione di legge in ordine all’art. 420 ter cod. proc. pen., per avere il giudice di merito illegittimamente rigettato la richiesta di legittimo impedimento del difensore per l’udienza del 24 marzo 2023. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 186 cod. strad., 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che gli esami di prelievo del sangue eseguiti in ospedale sarebbero inutilizzabili perché compiuti senza il consenso dell’imputato e in assenza dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Da tale inutilizzabilità deriverebbe la mancanza di prova della condotta illecita.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito, privi di critica analisi delle argomentazioni della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Richiama sul punto Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013 e le Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, i cui principi sui motivi d’appello sono estesi al ricorso per cassazione.
Sul primo motivo la Corte conferma che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. solo a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, indichi le ragioni che rendono essenziale la sua funzione nel diverso processo, rappresenti l’assenza di altro codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. Nel caso di specie la richiesta era tardiva e priva di tali indicazioni, come già ritenuto dal giudice di merito (Sez. VI n. 20130 del 04.03.2015).
Sul secondo motivo il giudice di appello ha evidenziato che l’operatore aveva fornito al conducente un puntuale avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e ne aveva raccolto il consenso verbalmente, senza riuscire a ottenere la firma per lo stato di assopimento dell’imputato. La Corte ricorda che la prova dell’avviso, ove non risultante dal verbale, può essere data dalla deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutarne precisione e completezza (Sez. IV n. 35844 del 18.06.2021; Sez. IV n. 18349 del 29.04.2021).
Quanto all’assenza di consenso al prelievo, la Corte afferma che essa non è causa di inutilizzabilità, perché l’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 non prevede alcun consenso preventivo dell’interessato (Sez. IV n. 27107 del 15.09.2020; Sez. IV n. 43217 del 08.10.2019; Sez. IV n. 2343 del 29.11.2017; Sez. IV n. 10605 del 15.11.2012).
Infine, la Corte esclude di poter rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, perché l’inammissibilità per manifesta infondatezza preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e impedisce il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000; Sezioni Unite n. 23428 del 2.3.2005; Sezioni Unite n. 19601 del 28.2.2008). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 102 c.p.p. – Sostituto del difensore
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 186 c.p.p. – Inosservanza di norme tributarie
- Art. 420-ter c.p.p. – Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore