Funzionario delegato e difesa dell’Agenzia: delega non necessaria (Cass. civ. Sez. V n. 29899 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi. Ai fini della regolarità della costituzione del delegato è sufficiente la mera dichiarazione di agire in tale qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato. L’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. La questione concernente il difetto di legittimazione del funzionario che si costituisce in appello, non proposta in primo grado, è inammissibile perché nuova, non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio. La motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non quando si contesti la sufficienza della motivazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative a un anno d’imposta, all’esito di accertamenti bancari su quattro conti correnti riconducibili al contribuente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo giustificati alcuni prelevamenti e non sufficientemente giustificate le ulteriori rimesse.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: il difetto di legittimazione processuale del funzionario che aveva sottoscritto gli atti di costituzione dell’Ufficio in appello; la mancanza della preventiva autorizzazione del magistrato all’accesso domiciliare della polizia municipale; la motivazione apparente o omessa su alcune rimesse. L’Agenzia resisteva con controricorso. Questa Corte depositava proposta di definizione anticipata, opposta dal contribuente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 12, comma 3, e 18, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 5, punto 6, del regolamento dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 2000, per non avere la CTR rilevato il difetto assoluto di attribuzione in capo al funzionario che si era costituito in appello. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità: il ricorrente non aveva documentato con allegazioni e trascrizioni il venir meno della delega rilasciata al difensore dell’Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).

Nel merito la tesi è comunque infondata. Secondo il pacifico orientamento di legittimità, in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni al funzionario delegato non si applicano la disciplina della procura e i relativi principi, essendo sufficiente la dichiarazione di agire in tale qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato. L’investitura nei poteri dichiarati si presume, quale aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi (Cass. n. 10867 del 07/05/2018).

Il secondo motivo censurava la mancanza della preventiva autorizzazione del magistrato all’accesso domiciliare, utilizzato come fonte di innesco del controllo fiscale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la questione era stata posta per la prima volta in appello e il ricorrente non aveva contestato tale statuizione. In un giudizio a natura impugnatoria, la doglianza avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione dell’avviso già nel ricorso introduttivo, non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.

Il terzo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., per motivazione apparente e omessa su alcune rimesse. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016): la motivazione è apparente solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico, integrando un error in procedendo. Nel caso di specie la CTR aveva compiuto una disamina dettagliata delle rimesse, sicché la censura si risolveva in una contestazione della sufficienza della motivazione, non più proponibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Il rilievo sulla presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 era formulato per la prima volta in cassazione ed è inammissibile; quanto all’omessa pronuncia, il vizio è deducibile solo se domande o eccezioni autonomamente apprezzabili siano state puntualmente riportate nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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