Rinuncia al giudizio per rottamazione quater e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 20580 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al giudizio di cassazione, conseguente all’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando manchi la prova della comunicazione dell’atto di rinuncia alla controparte. In tal caso il giudizio non è dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., ma la sopravvenuta carenza di interesse prevale sulla causa di estinzione. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate. Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2008, l’IVA indebitamente detratta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, riguardanti acquisti di scarti ferrosi soggetti al reverse charge, applicando sanzione e interessi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo tardivo il deposito del pvc e non più acquisibile d’ufficio.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, sul rilievo del residuo potere istruttorio riconosciuto all’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e della qualificazione della fornitrice come cartiera. La società proponeva ricorso per cassazione con nove motivi. Nelle more, aderiva alla definizione agevolata dei carichi e dichiarava di rinunciare al giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte è investita di una questione processuale sopravvenuta. La ricorrente, con memoria, ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022 (c.d. Rottamazione quater), allegando la documentazione e dichiarando di rinunciare al giudizio, con richiesta di estinzione ex art. 391 cod. proc. civ. e compensazione delle spese.
Dalla documentazione risulta che l’agente della riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata e che la contribuente ha già pagato le prime tre rate. I difensori hanno dichiarato di rinunciare al giudizio.
Il Collegio ricostruisce il quadro: in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente. Manca, tuttavia, la prova della comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia.
Tale carenza impedisce di percorrere la via dell’estinzione. La rinuncia rileva, allora, agli effetti dell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, secondo il precedente Cass. n. 31548/2022.
Quanto alle spese, considerato l’esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate. Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso, come già affermato da Cass. n. 14782/2018. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e le spese compensate.
Nota della Redazione
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