Poteri del commissario ad acta nell ottemperanza al giudicato su carta docente (TAR Lombardia n. 2208 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario, in forza del rinvio dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ha natura esecutiva e non costitutiva: non incide sull’accertamento del diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento. L’entità della somma pretesa dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare la misura e la decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge (artt. 1282 e ss. cod. civ.). Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inottemperanza è accertabile e al debitore inadempiente va assegnato un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza, passata in giudicato come attestato, era stata notificata in data 19.1.2024.

L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi dovranno essere verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il Collegio cita sul punto gli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Quanto al presupposto dell’azione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che accorda alle Amministrazioni dello Stato un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, degli accessori e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione. Sono escluse le somme relative alla richiesta di penalità per violazione o ritardo.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Infine, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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