Accesso alle PEC inviate all’Agenzia delle Entrate: difesa e buon andamento (TAR Calabria n. 1601 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, la cessazione della materia del contendere si configura quando il documento richiesto, successivamente al diniego opposto dall’amministrazione, sia stato allegato al fascicolo del procedimento penale che vede interessato il richiedente, il quale possa liberamente accedervi quale parte del procedimento ai sensi dell’art. 116 cod. proc. pen. Non sussiste, invece, il diritto del richiedente di ottenere copia di documenti che coinvolgono la posizione di terzi soggetti e che risultano estranei all’esercizio del proprio diritto di difesa, atteso che l’interesse all’accesso deve essere correlato alla situazione giuridicamente protetta che si intende tutelare. Il pregiudizio all’attività amministrativa, quale motivo di diniego, deve essere concretamente dimostrato dall’amministrazione e non può essere meramente enunciato con formule di stile.
Il Fatto
Il contribuente, indagato in un procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt. 340, 336, 368, 56, 61 n. 2 e 629 cod. pen., contestatigli anche per la trasmissione a mezzo PEC, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, di numerose istanze, solleciti e diffide, presentava istanza di accesso agli atti per ottenere copia di tutte le comunicazioni PEC indicate in alcuni elenchi allegati all’esposto con cui la stessa Amministrazione aveva denunciato i fatti.
L’Amministrazione finanziaria rigettava l’istanza, sostenendo che parte della documentazione era già nella disponibilità del richiedente e che altra parte, relativa a comunicazioni di altri contribuenti, non era ostensibile. Il diniego era motivato anche dal rischio di un serio pregiudizio al buon andamento dell’attività amministrativa, considerato il rilevante numero di richieste. Il contribuente impugnava il diniego deducendo la violazione del proprio diritto di difesa e l’insussistenza del pregiudizio all’attività amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha distinto le diverse categorie di documenti oggetto dell’istanza di accesso, con una valutazione calibrata sulla natura delle PEC e sulla posizione processuale del richiedente.
Con riferimento alle comunicazioni trasmesse da terzi contribuenti, il Collegio ha escluso la sussistenza di un interesse qualificato all’accesso, in quanto tali documenti erano stati trasmessi alla Procura esclusivamente per documentare l’incidenza ponderale delle richieste del ricorrente rispetto al totale delle comunicazioni pervenute. Il contenuto di tali atti è stato ritenuto estraneo al diritto di difesa esercitabile nel procedimento penale, non potendo l’accesso essere utilizzato per finalità diverse da quelle sottese alla situazione giuridica protetta.
Quanto alle PEC riconducibili al richiedente, il Tribunale ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate aveva depositato, nel corso del giudizio, un supporto informatico contenente tutte le comunicazioni, allegandolo al fascicolo del procedimento penale. Da ciò è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente la possibilità di accedere alla documentazione quale parte del procedimento penale, una volta verificatasi la discovery processuale.
Il Collegio ha infine compensato le spese di lite, considerato l’esito parzialmente in rito della controversia, senza soffermarsi ulteriormente sulla fondatezza delle ragioni del diniego.
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Nota della Redazione
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