Aggiudicazione annullata e sub-procedimento di verifica dell’anomalia rinnovato (TAR Lombardia n. 281 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda cautelare, intervenuta nel corso del giudizio, determina l’estinzione della fase incidentale e comporta la compensazione delle spese della fase medesima, senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito della controversia. La stazione appaltante, in presenza di un’aggiudicazione annullata, è tenuta a rinnovare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, garantendo la partecipazione della commissione giudicatrice e del RUP.
Il Fatto
La società aveva impugnato il decreto di aggiudicazione del lotto 28 della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura del vitto dei detenuti negli istituti penitenziari della Lombardia, nonché gli atti presupposti e consequenziali. La ricorrente contestava, in particolare, l’esito del rinnovato sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata, all’esito del quale era stata proposta l’aggiudicazione in suo favore.
La società chiedeva, previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, ovvero il risarcimento per equivalente dei danni subiti. Si costituivano in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale del 30 luglio 2026 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, con spese della fase compensate, nulla opponendo le altre parti costituite. Il Tribunale ha preso atto della rinuncia, dichiarando la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il provvedimento si limita a registrare l’esito processuale della rinuncia, senza entrare nel merito delle censure dedotte. La decisione non affronta la fondatezza dei motivi di ricorso, né valuta la legittimità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia o l’operato della commissione giudicatrice.
La pronuncia si inserisce in un contesto in cui l’Amministrazione aveva già rinnovato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, a seguito di un precedente annullamento. La rinuncia alla tutela cautelare non preclude tuttavia la prosecuzione del giudizio di merito, nel quale potranno essere riproposte le questioni relative alla correttezza della procedura di gara.
L’ordinanza è stata depositata e sarà eseguita dall’Amministrazione, con comunicazione alle parti a cura della segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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