Patteggiamento in appello: ricorso in cassazione ammesso solo su vizi del consenso (Cass. pen. Sez. I n. 25298 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al patteggiamento, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Ogni censura che investa il merito del trattamento sanzionatorio concordato o la motivazione della sentenza di patteggiamento è inammissibile. Il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, rivive con la reintroduzione dell’istituto. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, pronunciando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Siracusa e, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di gravame, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 697 cod. pen., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen., in relazione alla ritenuta illegalità della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, oltre che per mancanza di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che, a seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concordato. Il perimetro del sindacato di cassazione è dunque rigorosamente circoscritto.
Secondo tale orientamento, in tema di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al patteggiamento, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
La Corte verifica quindi la corrispondenza tra i motivi dedotti e le ipotesi ammesse. Rileva che le censure del ricorrente non rientrano in alcuno dei casi elencati: esse attengono, infatti, al merito del trattamento sanzionatorio e alla motivazione della sentenza, profili estranei al perimetro del sindacato di legittimità.
Da qui la declaratoria di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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