Furto in abitazione consumato anche senza allontanamento dalla refurtiva (Cass. pen. Sez. IV n. 33199 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non di tentativo, colui che, dopo essersi impossessato della refurtiva asportata dall’abitazione, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere anche solo momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla per il pronto intervento della polizia. Ai fini della consumazione è sufficiente che l’agente abbia sottratto la cosa al possessore e se ne sia impossessato anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza dello stesso. In tema di concorso di persone, non è dirimente stabilire chi materialmente abbia asportato i beni né in quale punto dello stabile siano stati occultati. Il diverso esito processuale di giudizi svolti a carico di più persone per il medesimo fatto, specie se dipeso dalla diversità del rito prescelto, non integra contrasto di giudicati ex art. 28 cod. proc. pen., ma al più ipotesi di revisione. La qualificazione del fatto come furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose osta al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
La sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 12.12.2024 confermava la condanna pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo a carico del ricorrente per il reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente ascritto nella forma tentata.
Secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputato si era introdotto nell’abitazione delle persone offese, in concorso con un correo, dopo aver tranciato le inferriate e rotto il vetro di una porta. Il ricorrente era stato sorpreso all’interno dell’appartamento mentre tentava di uscire; parte dei monili asportati era stata rinvenuta nel vano scala dell’ultimo piano del condominio, dove egli aveva cercato rifugio. La difesa censurava la qualificazione del fatto come furto consumato, sostenendo la configurabilità del solo tentativo. Proponeva altresì ricorso per dedurre il contrasto di giudicati rispetto alla sentenza di patteggiamento del correo e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale aveva offerto motivazione logica e coerente, fondata su criteri inferenziali non censurabili in sede di legittimità. Il ricorrente, sorpreso nell’appartamento delle vittime, si era dato alla fuga alla vista della polizia e parte della refurtiva era stata rinvenuta nel luogo in cui aveva tentato di nascondersi.
Il Collegio ha ribadito che in cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicando il precedente Sez. VI n. 5465 del 2015; per far valere la discrasia nella ricostruzione dei fatti la difesa avrebbe dovuto dedurre il travisamento della prova, non prospettato in questa sede.
Sul piano della qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui risponde di furto consumato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla per il pronto intervento dell’avente diritto o della polizia. Sono richiamati, tra gli altri, Sez. V n. 17045 del 2001, Sez. V n. 2726 del 2016 e Sez. IV n. 31461 del 2002. Poiché i correi avevano agito in concorso, non risulta dirimente stabilire in quale punto dello stabile siano stati rinvenuti i preziosi e chi materialmente abbia effettuato l’asportazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il diverso esito del giudizio definito con patteggiamento a carico del correo integri il contrasto di giudicati invocato. La divergenza di qualificazione giuridica a fronte di fatti identicamente ricostruiti non determina il contrasto lamentato, come affermato da Sez. VI n. 12030 del 2014. Il principio vale ancor più quando il diverso epilogo dipenda dalla diversità del rito prescelto, secondo Sez. VI n. 16477 del 2022.
Infine, il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose è punito con la pena minima di cinque anni di reclusione, oltre la multa. Poiché l’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, consente il beneficio solo per reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, la corretta qualificazione del fatto osta al riconoscimento della causa di non punibilità.
Nota della Redazione
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