Recidiva e prescrizione: doppio aumento senza bis in idem (Cass. pen. Sez. IV n. 33198 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga del termine medesimo in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. Il duplice aumento non integra violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, perché è la fonte ordinaria a fissare i criteri di applicazione dell’elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza. Nemmeno si configura violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, poiché l’istituto della prescrizione non rientra nell’ambito di tutela di tale disposizione. In caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il termine di prescrizione si determina aggiungendo al massimo edittale l’aumento di un terzo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., a nulla rilevando il carattere facoltativo dell’aumento.

Il Fatto

Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto per uno degli episodi contestati e condannato per il residuo furto pluriaggravato commesso all’interno di uffici universitari, con sottrazione di contante, buoni pasto e assegni bancari.

Nel ricorso si deducono due motivi: da un lato il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità della condotta all’imputato, dall’altro l’erronea applicazione della legge penale per non essere stato riconosciuto il proscioglimento per prescrizione. La difesa sostiene che l’aumento per la recidiva sia stato computato due volte, in violazione del divieto di bis in idem sostanziale, e che il termine massimo non possa superare anni sedici e mesi otto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la censura relativa alla prescrizione, per il valore assorbente che essa rivestirebbe ove accolta, e la dichiara palesemente destituita di fondamento. Il calcolo operato dal giudice di merito è ritenuto ineccepibile alla luce dei principi consolidati in sede di legittimità.

Il reato di furto pluriaggravato è punito con pena massima di anni dieci di reclusione; nel concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, al periodo corrispondente al massimo edittale si aggiunge l’aumento di un terzo, secondo il criterio dell’art. 63, comma quarto, cod. pen. La Corte richiama sul punto Sez. VI n. 23831 del 14/05/2019, secondo cui rileva l’aumento di pena massimo previsto dalla norma, restando irrilevante che esso sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo.

Quanto al secondo aumento, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la recidiva qualificata incida sia sul computo della prescrizione ordinaria, sia sul computo del termine massimo in presenza di atti interruttivi. Sul punto è richiamata Sez. II n. 57755 del 12/10/2018, che ha chiarito come una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva caso per caso, contraddicendo il principio di tassatività.

Sul dedotto contrasto con il ne bis in idem, la Corte richiama i principi ribaditi da Sez. IV n. 44610 del 21/09/2023, secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul termine prescrizionale minimo ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, su quello massimo ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che il duplice aumento comporti violazione del ne bis in idem sostanziale. È esclusa anche la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, poiché la prescrizione non rientra nell’ambito di tutela di tale norma. Il termine massimo, pari ad anni ventidue, mesi due e giorni venti, maturerà così il 14 dicembre 2026, con gli ulteriori periodi di sospensione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: le doglianze sulla riferibilità della condotta sono versate in fatto. Il controllo di legittimità verifica soltanto l’indicazione delle ragioni del convincimento e la loro plausibilità, nel rispetto dei criteri dell’art. 192 cod. proc. pen. La Corte di merito ha valutato una serie di elementi indiziari — il ritrovamento dei buoni pasto, la loro spendita in un supermercato indicato dall’imputato stesso, l’invito a disfarsi dei ticket residui — concludendo per la loro gravità, precisione e concordanza. Il ricorrente oppone solo una diversa ricostruzione dei fatti, non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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