Inammissibile il ricorso sul diniego di attenuante e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 30684 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è riservato al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando la motivazione sia sorretta da considerazioni razionali. La cessione dietro corrispettivo non esiguo e l’assenza di spiegazioni sulla destinazione del quantitativo ulteriore di sostanza detenuto integrano elementi idonei a escludere tanto l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità quanto la particolare tenuità del fatto. Il ricorso che si limiti a contrapporre differenti apprezzamenti di merito, riproducendo censure già disattese, è inammissibile.

Il Fatto

La difesa del ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste del 29 aprile 2024, che aveva confermato la condanna resa dal Tribunale di Pordenone per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice di primo grado, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, aveva irrogato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, sostituita con mesi otto di libertà controllata.

Il ricorso ha investito due punti: il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La questione giunge in Cassazione perché la difesa ritiene erronee le valutazioni operate dalla Corte territoriale su entrambi i profili.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello aveva osservato che la cessione era avvenuta dietro il pagamento di un corrispettivo di cento euro, somma ritenuta non certo esigua e comunque tale da smentire la tesi difensiva della mutualità amicale. Il Collegio di legittimità ha ritenuto quella valutazione ragionevole e ancorata a un dato concreto, non sindacabile in sede di merito.

Il secondo motivo non regge per le stesse ragioni. La Corte territoriale aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ritenendo la condotta non particolarmente lieve: il ricorrente aveva ceduto un quantitativo non trascurabile di sostanza di tipo “metadone”, ricevuta per finalità terapeutiche nell’ambito di un programma di trattamento pubblico, e recava con sé altre due boccette di metadone con etichetta asportata, sulla cui destinazione non aveva fornito alcuna adeguata spiegazione.

Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è stato giudicato sorretto da considerazioni razionali rispetto a ciascun tema dedotto. Ai rilievi della difesa la Corte ha contrapposto il rilievo che essi si risolvono in differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità, richiamando sul punto Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in forza dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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