Furto aggravato dalla destrezza e tenuità del fatto in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 34969 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le questioni non prospettate nei motivi di appello non possono essere dedotte in cassazione, salvo quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in appello; la ratio è impedire che si denunci un difetto di motivazione su punti mai sottoposti al giudice di secondo grado. La circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l’agente, prima o durante l’impossessamento, ponga in essere una condotta connotata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche dopo il reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 15 gennaio 2026, riformava in parte la decisione del Tribunale di Lamezia Terme che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen. I giudici di merito avevano accertato che l’imputato, dopo aver consumato un caffè al bancone di un bar e aver pagato con una banconota da cinquanta euro, aveva occultato con destrezza una banconota da venti euro ricevuta come resto, inducendo la dipendente a consegnargliene una ulteriore.

In appello la responsabilità penale era confermata, con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e pena rideterminata in venti giorni di reclusione ed euro 69,00 di multa. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, dolendosi della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 625 n. 4 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. Nel proporre appello, il difensore non aveva contestato la sussistenza dell’aggravante della destrezza: dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. discende il divieto di dedurre in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, fuori dai casi di rilievo d’ufficio o di impossibilità di deduzione in grado d’appello. La doglianza sul punto è dunque inammissibile.

La regola trova la propria ratio nella necessità di evitare che si denunci un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto mai sottoposto al controllo della Corte d’appello perché non segnalato con i motivi di gravame, secondo l’indirizzo espresso dai precedenti richiamati (Sez. 4 n. 10611 del 2013; Sez. 2 n. 8890 del 2017; Sez. 2 n. 13826 del 2017; Sez. 2 n. 29707 del 2017).

Nel merito, i giudici di merito hanno evidenziato che, nell’impossessarsi della banconota, l’imputato agì con un gesto repentino e con particolare abilità, superando la vigilanza della persona offesa e inducendola a consegnare una ulteriore banconota. Richiamando le Sezioni Unite n. 34090 del 2017, la Corte ribadisce che la circostanza aggravante della destrezza ricorre quando la condotta, per abilità, astuzia o avvedutezza, sia idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa.

Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte rileva che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la disposizione opera nei reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta. Il reato rientra nei limiti di pena che ne consentono la valutazione e la disciplina più favorevole, di carattere sostanziale, è applicabile ai reati anteriormente commessi in forza dell’art. 2 cod. pen. (Sez. Un. n. 13681 del 2016; Sez. 4 n. 9466 del 2023).

Tuttavia i giudici di appello hanno escluso la causa di non punibilità rilevando che i precedenti penali dell’imputato, gravato da condanne per truffa e bancarotta, sono ostativi al beneficio. La Corte osserva che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice (Sez. 6 n. 6551 del 2020); che sul punto l’art. 131-bis cod. pen. non è stato modificato; e che la situazione ricorre nel caso di specie, risultando dal casellario due condanne per reati della stessa specie e una condanna per bancarotta. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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