Sequestro preventivo, interesse ad impugnare e restituzione del bene (Cass. pen. Sez. II n. 2640 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la valutazione dell’interesse ad impugnare è preliminare all’esame della fondatezza del ricorso e dei presupposti del provvedimento ablativo. La legittimazione a proporre riesame o appello, riconosciuta dall’art. 322-bis cod. proc. pen. all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, individua solo i titolari in astratto di un interesse; l’ammissibilità dell’impugnazione richiede invece la verifica di un interesse concreto ed attuale, secondo la disciplina generale degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Tale interesse coincide con il conseguimento del risultato tipico della restituzione del bene, sicché è priva di legittimazione la persona che non vanti una posizione giuridica autonomamente protetta, non essendo sufficiente un mero rapporto di fatto. Ne segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 19/06/2024 confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice di pace di Velletri il 30/06/2023. L’indagato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La difesa eccepiva l’omesso scrutinio sul difetto di querela, lamentava la ritenuta insussistenza della scriminante dello stato di necessità e rivendicava la propria legittimazione ad impugnare, in quanto persona che possedeva legittimamente l’immobile. La questione centrale diventa, perciò, quella dell’interesse ad impugnare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di ordine processuale: la valutazione dell’interesse ad impugnare precede logicamente l’esame della fondatezza del ricorso e dei presupposti del provvedimento ablativo. Prima di scrutinare il fumus e le doglianze di merito, occorre dunque verificare se il ricorrente possa effettivamente dolersi del provvedimento.
Sul piano della legittimazione, l’indagato è astrattamente legittimato ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., in quanto persona alla quale le cose sono state sequestrate. La Corte chiarisce però che tale qualità non basta: occorre un interesse concreto ed attuale.
Il percorso argomentativo distingue due piani. Le norme sulle impugnazioni dei sequestri preventivi (gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen.) indicano le categorie dei soggetti astrattamente titolari dell’interesse; le disposizioni generali (gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità e impongono la verifica dell’interesse concreto, non derogato dalle norme di settore.
L’interesse ad impugnare, in materia di misure cautelari reali, coincide con il possibile conseguimento del risultato avuto di mira dall’impugnante: ottenere, con l’eliminazione del vincolo, la restituzione del bene. Chi impugna deve reclamare una relazione con la cosa idonea a fondare la pretesa alla cessazione del vincolo, poiché il gravame deve produrre effetti immediati nella sua sfera giuridica.
La Corte richiama il principio per cui avente diritto alla restituzione non è chi abbia un qualsiasi interesse, ma chi sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente con un diritto soggettivo o con un rapporto di fatto tutelato (tra le altre, Sez. 2 n. 36203 del 11/09/2024, Sez. 5 n. 35015 del 09/10/2020, Sez. 2 n. 18419 del 22/03/2024). Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha valorizzato l’occupazione abusiva dell’immobile, escludendo che il ricorrente sia titolare di una posizione giuridica tutelata. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, con condanna alle spese e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo
- Art. 322-bis c.p.p. – Appello
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso