Nullità per erronea dichiarazione di contumacia e regime delle impugnazioni (Cass. pen. Sez. 2 n. 4436 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea declaratoria dell’assenza dell’imputato in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, non determina una nullità, non essendo tale sanzione espressamente prevista né desumibile dalle previsioni di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nei casi in cui la violazione concerna norme a tutela del diritto di difesa del contumace non previste per l’assente, la nullità ha comunque regime intermedio e deve essere immediatamente eccepita dal difensore.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 9 giugno 2025, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 21 dicembre 2021, ritenendola tardiva. La Corte territoriale calcolava il termine per impugnare con decorrenza dalla scadenza del termine di deposito della sentenza, fissata al 4 febbraio 2022, con conseguente scadenza al 21 marzo 2022, laddove l’atto di appello era stato depositato il 9 maggio 2022.

Il ricorrente deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 15-bis della legge n. 67/2014, sostenendo che il termine per impugnare avrebbe dovuto decorrere dalla notifica dell’avviso di deposito con estratto contumaciale, essendo l’imputato stato dichiarato contumace all’udienza preliminare del 9 aprile 2014, in epoca antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina del processo in assenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché basato su un presupposto processuale insussistente. Dall’esame della sentenza di primo grado, legittimo attesa la natura processuale della questione devoluta, è emerso che all’udienza del 21 dicembre 2021 il giudice aveva dichiarato l’assenza dell’imputato, previa verifica della regolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza, redatto ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen. per il legittimo impedimento. Tale regime processuale esclude l’applicazione della disciplina della contumacia invocata dal ricorrente.

La Suprema Corte ha inoltre rilevato che nel motivo di ricorso non vi era alcun cenno a eventuali eccezioni sollevate dinanzi al giudice di primo grado aventi a oggetto l’erronea declaratoria dell’assenza in luogo della contumacia. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che la mancata applicazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria determina una nullità a regime intermedio, attinente all’intervento dell’imputato, che deve essere immediatamente eccepita dal difensore.

La Corte ha altresì chiarito, citando un precedente della giurisprudenza di legittimità, che l’erronea declaratoria dell’assenza in luogo della contumacia può causare nullità solo nel caso in cui non siano state rispettate le norme a tutela del diritto di difesa del contumace non previste per l’assente, quale l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito con estratto della sentenza, ma che tale sanzione processuale non è espressamente prevista per la mera erronea qualificazione. Nel caso di specie, non essendo stata tempestivamente eccepita la nullità, la stessa deve ritenersi sanata.

Il Collegio ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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