Furto e appropriazione indebita: possesso autonomo e potere di vigilanza (Cass. pen. Sez. V n. 8353 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. presuppone un preesistente possesso della cosa altrui, inteso come situazione di fatto concretantesi nell’esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia spettanti giuridicamente al proprietario o a chi da questi incaricato. Quando sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, derivante da un affidamento condizionato e da un preciso rapporto di lavoro soggetto a specifica regolamentazione, che non attribuisca all’agente alcun potere di autonoma disponibilità, si configura il furto e non l’appropriazione indebita. La situazione di possesso rilevante non può farsi discendere dal mero mancato esercizio del potere di controllo da parte del titolare: l’approfittamento dell’omessa vigilanza non trasforma la detenzione materiale in detenzione qualificata.
Il Fatto
La vicenda riguarda la costruzione del nuovo tunnel cd. Tenda bis e delle opere di urbanizzazione connesse, nel cantiere sito in Limone Piemonte. Agli imputati — presenti sul cantiere quali dipendenti della società esecutrice, con ruoli di direttore tecnico, capi cantiere e operai — si contesta di essersi impossessati, in concorso, di centine, tondini, micropali, piedritti e altri profilati di nuova fornitura in acciaio, per un peso complessivo di almeno 100.000 chilogrammi, sottraendoli alla società consortile che li deteneva per gli scavi e la costruzione dell’opera, con le aggravanti dei mezzi fraudolenti e della destinazione a pubblico servizio.
Il Tribunale di Cuneo aveva qualificato la condotta come furto aggravato, escludendo il possesso in capo agli imputati. La Corte di appello di Torino, in riforma, ha riqualificato il fatto come appropriazione indebita e dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, revocando le statuizioni civili. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre per cassazione deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il punto centrale è la ricostruzione dei poteri facenti capo al direttore tecnico e alle altre figure coinvolte. La sentenza impugnata si è limitata a richiamare la qualifica formale e i contenuti delle procure speciali, senza confrontarsi con le previsioni del progetto esecutivo, con le regole tecniche di realizzazione di una galleria e con il ruolo di altre figure, quali il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento.
Decisiva è la distinzione tra il potere sulla cosa, autorizzato dal proprietario, e il rapporto materiale acquisito di fatto dal terzo anche grazie all’omessa vigilanza del titolare. La Corte ribadisce che il possesso rilevante non può essere fatto discendere dal mancato esercizio del controllo, ma dall’esistenza o meno di quel potere in capo ad altro soggetto. Approfittare dell’assenza di controllo non trasforma la detenzione materiale in possesso idoneo a fondare l’interversione propria dell’appropriazione indebita.
Il Collegio censura anche l’uso dei poteri riferiti alla gestione dei rifiuti ferrosi: l’imputazione riguarda materiali di nuova fornitura, non rifiuti, cosicché è fuori luogo il richiamo delle procure in materia ambientale. Rileva, inoltre, che la diversa qualificazione avrebbe imposto un approfondimento sulle modalità di impossessamento, in alcuni casi esorbitanti da ogni potere dispositivo, come l’ordine di materiale in eccesso rispetto alle necessità dei lavori.
Sul piano dei principi, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è configurabile il furto e non l’appropriazione indebita quando l’agente ha la detenzione della cosa ma non un autonomo potere dispositivo sul bene — Sez. 4 n. 54014 del 2018, Sez. 5 n. 31993 del 2018, Sez. 4 n. 10638 del 2013, Sez. 4 n. 23091 del 2008 — precisando che il presupposto dell’appropriazione indebita è un possesso preesistente esercitato fuori dei poteri di vigilanza del proprietario. Se il potere di disponibilità sussiste, il mancato rispetto dei limiti d’uso integra l’appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il furto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.