Nessuna incompatibilità tra recidiva e continuazione: ordinanza annullata (Cass. pen. Sez. I n. 27565 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcuna incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione. La continuazione si fonda sull’individuazione di una volizione criminale unitaria alla base di più reati; la recidiva sulla maggiore capacità criminale di chi ha già commesso altri reati. I due istituti operano su piani distinti e, sussistendone i presupposti normativi, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base l’aumento per la recidiva e quindi quello per la continuazione. È illegittima, per vizio di motivazione, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che nega l’applicazione della disciplina della continuazione valorizzando non la scelta di vita criminale, ma soltanto la maggiore gravità del secondo reato per effetto della recidiva.

Il Fatto

La condannata propone istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna emesse dal medesimo Tribunale. La prima risale all’ottobre 2021, per reati commessi a partire dall’ottobre 2019; la seconda al febbraio 2025, per reati commessi dall’ottobre 2021 al febbraio 2023. Si tratta, in entrambi i casi, di violazioni della stessa specie, commesse in danno degli stessi figli.

Il giudice dell’esecuzione respinge l’istanza. Ritiene che non emergano elementi di programmazione unitaria dei reati e osserva che nella seconda condanna il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto più grave, essendo stata affermata la recidiva, a suo avviso incompatibile con la continuazione. La condannata ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: i reati sarebbero identici e perpetrati senza soluzione di continuità, poiché la contestazione della prima sentenza è aperta fino all’ottobre 2021 e la seconda inizia esattamente da quel momento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato e individua il vizio nell’argomento centrale dell’ordinanza. Il giudice dell’esecuzione ha fatto leva su un principio — l’incompatibilità tra recidiva e continuazione — che non trova alcun fondamento nel sistema penale. Continuazione e recidiva sono istituti diversi e non interferiscono tra loro.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, risalente e costante. Le Sezioni Unite n. 9148 del 17.04.1996 hanno affermato che non esiste incompatibilità tra i due istituti, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base l’aumento per la recidiva e quindi quello per la continuazione. Nello stesso senso si è espressa, più di recente, Sez. V n. 36407 del 02.10.2025: il secondo istituto non comporta un’ontologica unificazione dei reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale.

La Corte riconosce che la ripetuta commissione di reati può essere indice di una scelta di vita criminale. Ma precisa che tale scelta, di per sé, non basta a desumere la programmazione unitaria. Richiama sul punto Sez. I n. 39222 del 26.02.2014: la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, o un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra l’unitaria e anticipata ideazione delle condotte, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.

Il passaggio decisivo è però un altro. Questa motivazione è diversa da quella adottata nel provvedimento impugnato, che non ha valorizzato la scelta di vita criminale, ma soltanto la maggiore gravità del secondo reato per effetto della recidiva. L’ordinanza è dunque affetta da un vizio della motivazione. Eliminata l’argomentazione non corretta, il giudice dell’esecuzione dovrà affrontare il merito dell’istanza, rispondendo agli argomenti sulla omogeneità delle violazioni e sulla mancanza di soluzione di continuità temporale tra esse. L’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Il rinvio deve svolgersi in diversa composizione, poiché la Corte costituzionale n. 183 del 03.07.2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l’ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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