Furto consumato anche se l’arresto segue di poco la refurtiva (Cass. pen. Sez. VII n. 35311 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto nella forma consumata, e non tentata, la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato a distanza. L’osservazione a distanza da parte degli operanti non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati e non impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza. La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore della cosa sottratta ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno. La circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l’agente ponga in essere, prima o durante l’impossessamento, una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per furto e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 04/11/2025, ha confermato la decisione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: l’erronea esclusione del furto nella forma tentata; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la mancata esclusione della circostanza aggravante della destrezza; il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, riconducendoli a un unico percorso argomentativo. Sul primo, relativo alla forma del furto, il Collegio richiama la costante giurisprudenza di legittimità: integra il furto consumato la condotta di chi, acquisita la disponibilità piena della refurtiva, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, poiché tale osservazione a distanza non avviene ad opera della persona offesa né impedisce il conseguimento del possesso autonomo. La Sez. V n. 17715 del 2025 e la Sez. V n. 48880 del 2018 sono i precedenti richiamati. Nel caso di specie il ricorrente, con i coimputati, si era allontanato dal luogo del fatto con la refurtiva, venendo bloccato solo successivamente: la consumazione è quindi integrata.
Quanto alla speciale tenuità, la Corte ribadisce che essa presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore pressoché irrisorio, valutando anche gli effetti ulteriori subiti dalla persona offesa, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico; richiama la Sez. II n. 5049 del 2020. La Corte territoriale aveva evidenziato l’elevato valore commerciale della merce sottratta, il che impedisce la concessione dell’attenuante.
Sulla destrezza, la Corte richiama la Sez. IV n. 139 del 2019: l’aggravante sussiste quando l’agente pone in essere una condotta di particolare abilità o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza, non essendo sufficiente approfittare di situazioni non provocate di disattenzione. Nel caso concreto sono stati gli imputati a provocare la situazione, intrattenendo la commessa e approfittando della confusione per distrarla e sottrarre la merce.
Sul quarto motivo, la Corte distingue. La doglianza sulla recidiva, involgendo una violazione di legge, non è consentita in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello: non possono dedursi con il ricorso questioni non devolute con specificità al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), come confermato dalla Sez. II n. 29707 del 2017, dalla Sez. II n. 13826 del 2017 e dalla Sez. II n. 22362 del 2013. Quanto all’equivalenza tra circostanze, il motivo è manifestamente infondato: le statuizioni sul giudizio di comparazione implicano una valutazione discrezionale tipica del merito, insindacabile in legittimità ove non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, secondo la Sez. Un. n. 10713 del 2010.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.